Com’è noto, entro il 30 aprile di ogni anno, i cosiddetti "soggetti obbligati" devono presentare alla Camera di Commercio territorialmente competente, cioè a quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione, il "modello unico di dichiarazione - MUD", riferito alle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
Con nota del 18 aprile 2006 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha reso noto che, in accoglimento delle numerose istanze di semplificazione amministrativa avanzate, l'art. 189 del D:Lg.vo 152/2006 prevede - contrariamente a quanto sancito dal corrispondente art. 11 del D:L. 22/1997 - i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti :
• da lavorazioni industriali
• da lavorazioni artigianali
• dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti , nonché i produttori di fanghi derivanti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi
sono esentati dalla presentazione annuale del MUD, in quanto tali dati sono già in possesso di altri soggetti che intervengono sui medesimi rifiuti in altra fase del relativo ciclo.
Tale norma è applicabile già per l'anno 2006.
Si fa notare che l''esenzione interessa , ovviamente, solo i produttori di rifiuti non pericolosi sopra indicati, mentre resta l'obbligo di comunicazione del MUd per tutte le altre categorie previste dalla normativa vigente.