Il Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005 (seduta n. 37) ha approvato il decreto legge recante “Definizione e proroga di termini previsti da disposizioni legislative e conseguenti provvedimenti urgenti” (cd. decreto “milleproroghe”), che contiene un ulteriore rinvio del termine per l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza in materia di dati personali.
Il provvedimento approvato interviene nuovamente sulla disciplina transitoria relativa alle misure di sicurezza, modificando l’art. 180 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. n. 196/2003.
Il legislatore ha, infatti, prorogato di tre mesi il termine ultimo per l’adeguamento alle nuove disposizioni sulla sicurezza, che sarebbe scaduto il 31 dicembre.
In particolare, l’art. 10 del decreto stabilisce che:
* le "nuove" misure minime di sicurezza, che non erano previste dal D.P.R. 318/1999, elencate dagli articoli 34 e 35 e dall’Allegato B) al Codice, devono essere adottate entro il 31 marzo 2006 (e non più entro il 31 dicembre 2005). La nuova scadenza, così come le precedenti, riguarda tutte le “nuove” misure minime e il DPS .
* i titolari che dispongono di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono, in tutto o in parte, l'immediata applicazione delle nuove misure minime e delle corrispondenti modalità tecniche previste dall’Allegato B) possono avvalersi di un termine ulteriore, fissato al 30 giugno 2006 (in precedenza, al 31 marzo 2006). In questo ultimo caso è necessario predisporre, entro il 31 marzo 2006, un documento avente data certa in cui si descrivono le ragioni che non consentono il tempestivo adeguamento ed adottare tutte le possibili misure dirette ad evitare ogni incremento dei rischi incombenti sui dati. Si ricorda, infine, che questa ipotesi non trova applicazione in riferimento alla redazione del DPS.
Il provvedimento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dovrà essere convertito in legge ordinaria entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione.