giovedì 09 gennaio 2025
 

Riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2005

Deliberazione del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cose per c/terzi
Area: Informazioni generali - 14 ottobre 2005

Sulla gazzetta ufficiale n° 237 dell'11.10.2005 è stata pubblicata la deliberazione del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori per c7terzi n° 14/05,  che contiene le disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2005 (1 gennaio - 31 dicembre 2005).

Con tale delibera  sono state definite le percentuali di riduzione dei pedaggi autostradali relative all'anno 2005 ed individuati i soggetti che possono beneficiare della riduzione compensata.

Di seguito, si riporta il testo della Deliberazione in parola.

 

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 28 settembre 2005
Disposizioni  relative  alla riduzione dei pedaggi autostradali per i
transiti effettuati nell'anno 2005. (Deliberazione n. 14/05).
(GU n. 237 del 11-10-2005)


                        IL COMITATO CENTRALE
per   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
        esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

  Riunitosi nella seduta del 28 settembre 2005;
  Visto  l'art.  2,  comma  3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451,  convertito  nella  legge  n.  40/1999,  che assegna al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture,  da realizzare
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
  Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488, che destina la somma di Euro 46.481.121,00 per interventi in
materia di autotrasporto;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato  l'art.  45,  comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  elevando  la  predetta somma da Euro 46.481.121,00 a
Euro 67.139.397,00;
  Visto  l'art.  16  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che  autorizza  a  decorrere  dall'anno  2003  un'ulteriore  spesa di
10.329.138 euro;
  Visto l'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, che
prevede un ulteriore incremento di 20 milioni, per l'anno 2005, delle
risorse di cui sopra;
  Considerato  che  le risorse disponibili per i succitati interventi
ammontano per l'anno 2005 a Euro 97.468.535,00;
  Vista   la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  n.  1107  del  9 giugno  2005, relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
  Considerato  che  con  la  predetta  direttiva  del  Ministro delle
infrastrutture  si  e'  ravvisata  l'opportunita' di far luogo ad una
rimodulazione  delle  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali,
che  favorisca  l'utilizzo delle categorie di veicoli piu' rispettosi
dell'ambiente  prevedendo,  a partire dall'anno 2005, l'esclusione da
tali  riduzioni  dei  veicoli  Euro  0,  e, a partire dall'anno 2006,
l'esclusione  dei  veicoli  Euro 1, e conseguente rimodulazione degli
indici di sconto;
  Considerato  che,  ai  fini  della  sicurezza  e  della  protezione
ambientale,  si  rende  necessaria  la  scelta di veicoli sempre piu'
ecologici,   da   ammettere  alle  riduzioni  compenste  dei  pedaggi
autostradali;
  Vista  la  delibera  n.  13  con  la quale il Comitato centrale per
l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per
realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore
delle  imprese  di autotrasporto per l'anno 2005, il 90% dell'importo
di Euro 97.468.535,00 di cui alla legge n. 229/2000 come incrementato
ai  sensi  dell'art.  16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
e  dall'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, oltre
agli  eventuali  ulteriori  fondi  che  si  rendessero disponibili in
quanto  non  utilizzati  per gli interventi indicati al punto 2 della
stessa delibera n. 13;
  Considerato  pertanto  che  in  virtu'  dei  suddetti provvedimenti
risulta   attualmente   disponibile   un   importo   complessivo   di
Euro 87.721.681,50   dal  quale  andra'  detratto  l'importo  che  il
Comitato  centrale  per l'albo degli autotrasportatori dovra' erogare
per  rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente
preventivarsi   in   Euro 170.000,00,   nonche'  l'importo  che  puo'
indicativamente  stimarsi  in  Euro 200.000,00,  da  destinarsi  alla
definizione dell'eventuale contenzioso;
  Considerato  che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le
misure  rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da
parte  delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose,
l'importo di Euro 87.351.681,50 salvo ulteriori importi che dovessero
residuare  dalla  sopra indicata complessiva somma di Euro 370.000,00
preventivata  per le spese necessarie a rendere operativa la presente
delibera;
  Considerata  la  necessita'  di stabilire l'entita' percentuale dei
rimborsi  dei  pedaggi  autostradali da applicarsi ai soggetti aventi
titolo;
                              Delibera:

  1.  I  pedaggi  autostradali per i veicoli Euro 1, Euro 2, Euro 3 e
categorie  superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a
svolgere  servizi  di  autotrasporto  di cose in disponibilita' delle
imprese  di  cui  ai  successivi  punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una
riduzione   compensata,   a  partire  dal  1° gennaio  2005  fino  al
31 dicembre  2005,  commisurata  al  volume  del fatturato annuale in
pedaggi.
  2.  I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto
1  sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal
1° gennaio  2005  fino al 31 dicembre 2005, commisurata al volume del
fatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, con
ingresso  in  autostrada  dopo  le  ore  22,00 ed entro le ore 02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
  Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi
e  societa'  consortili,  definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che
hanno  realizzato  almeno  il  10% del fatturato aziendale di pedaggi
nelle  predette  ore  notturne,  secondo  le  modalita'  indicate nel
successivo punto 8.
  Qualora   il   raggruppamento  (cooperativa  a  proprieta'  divisa,
consorzio,  societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,
le  singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del
proprio  fatturato  nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire
dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nel
successivo  punto  8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma
associata,   laddove  la  forma  associata  stessa  fornisca  i  dati
necessari   per  l'elaborazione  dei  pedaggi  notturni  dei  singoli
appartenenti ad essa.
  3.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
  4.  Le  predette  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si
applicano  alle  imprese  iscritte,  alla  data  del 31 dicembre 2004
ovvero  nel  corso  dell'anno  2005, all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche'
alle  cooperative  aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed alle
societa'  consortili  costituiti  a norma del Libro V, titolo X, capo
II,   sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita'  di  autotrasporto,  che  siano iscritti al predetto Albo
nazionale  alla  data del 31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno
2005. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili
iscritte  all'Albo  nazionale  successivamente  a  tale data, possono
richiedere  le  riduzioni  di  cui  sopra  per  i  viaggi  effettuati
successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.
  5.  Le  riduzioni  suddette  si  applicano altresi' alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi
sede  in  uno  dei  Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del
31 dicembre   2004  ovvero  nel  corso  dell'anno  2005,  di  licenza
comunitaria  rilasciata  ai  sensi  del  regolamento  CE  881/92  del
26 marzo 1992.
  6.  Le  predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai
raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia, che esercitano attivita' di
autotrasporto  in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui
all'art.  32  della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle imprese
ed  ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio.
  7.  La  riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i
seguenti criteri:
    a) determinazione   del  fatturato  totale  annuo  realizzato  da
ciascun  soggetto  avente  titolo  alla  riduzione,  moltiplicando il
fatturato  dei  pedaggi  pagati  da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
      0,5 per i veicoli Euro 1;
      1 per i veicoli Euro 2;
      1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori;
    b) applicazione  agli  scaglioni  di fatturato globale annuo come
sopra  determinati  delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:

=====================================================================
      Fatturato globale annuo in euro      |     % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00                  |           10%
da 206.583,01 a 516.457,00                 |           15%
da 516.457,01 a 1.032.914,00               |           20%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00             |           25%
oltre 2.582.284,00                         |           30%

  8.  L'ulteriore  riduzione  compensata di cui al punto 2 e' pari al
10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al
precedente  punto  7,  calcolata  sul  fatturato  relativo ai pedaggi
notturni.
  9.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo delle riduzioni da
applicare,   risultante   dai  rendiconti  trasmessi  dalle  societa'
concessionarie    al    Comitato    centrale    per    l'Albo   degli
autotrasportatori,  superi  le  disponibilita',  lo  stesso  Comitato
provvede  al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento  disponibile  e  la  somma  complessiva  delle riduzioni
richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti
di  riparto  qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative
alle  domande  presentate,  calcolato  come da disposizioni di cui ai
precedenti   punti  7  e  8,  non  pervenga  a  saturare  l'ammontare
disponibile.
  Tale   coefficiente,   applicato  alle  percentuali  di  riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
  10.   Il  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori
provvede,  con  successiva  delibera,  a definire le modalita' con le
quali  i  soggetti  aventi  titolo  procedono ad avanzare domanda, la
documentazione   da   allegare  a  dette  domande,  le  modalita'  di
trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto
magnetico  (floppy  disk  o  CD).  La  stessa  delibera disciplina le
modalita'  di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a
quanto  definito  nelle  convenzioni  con  le societa' che gestiscono
sistemi  di  pagamento  a  riscossione  differita  del  pedaggio.  La
delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da parte
del  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori,  alle
societa'  concessionarie  di autostrade dei minori introiti derivanti
dalla  riduzione  compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle
societa'  concessionarie  agli  aventi titolo, nonche' i criteri e le
modalita'  di  rimborso  da parte di queste ultime ai soggetti aventi
titolo.
  Con  la  predetta  delibera  il  Comitato provvede in particolare a
predisporre  un  prospetto  nel  quale il soggetto avente titolo alla
riduzione  deve  indicare, per ciascun veicolo a motore, la targa, la
categoria  (Euro  0,  Euro 1,  Euro  2,  Euro  3 o superiore) tenendo
presente  la  normativa  di  riferimento  riportata  in allegato alla
presente  delibera,  ed  il  numero dell'apparato Telepass, ovvero il
numero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
  Il   Comitato   provvede   altresi'  a  predisporre  ed  a  rendere
disponibile  sul  proprio  sito  Internet www.alboautotrasporto.it il
programma per la compilazione del prospetto che deve essere trasmesso
su  supporto  magnetico  (floppy  disk  o CD) qualora la richiesta di
riduzione  compensata  sia  riferita  a  piu' di 10 veicoli a motore,
all'atto della presentazione della domanda.
  11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 settembre 2005
                                             Il presidente: De Lipsis

     


                                                             Allegato

PRINCIPALI  NORMATIVE  COMUNITARIE  SULLE EMISSIONI INQUINANTI (per i
          veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)

                               EURO 1

    91/441 CEE
    91/542 CEE punto 6.2.1.A
    93/59 CEE
                               EURO 2

    91/542 CEE punto 6.2.1.B
    94/12 CEE
    96/1 CEE
    96/44 CEE
    96/69 CE
    98/77 CE
                               EURO 3

    98/69 CE
    98/77 CE rif. 98/69 CE
    1999/96 CE
    1999/102 CE rif. 98/69 CE
    2001/1 CE rif. 98/69 CE
    2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
    2001/100 CE A
    2002/80 CE A
    2003/76 CE A
                               EURO 4

    98/69 CE B
    98/77 CE rif. 98/69 CE B
    1999/96 CE B
    1999/102 CE rif. 98/69 CE B
    2001/1 CE rif. 98/69 CE B
    2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
    2001/100 CE B
    2002/80 CE B
    2003/76 CE B
    N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
non superiore a 3,5 t.
    N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
    N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t.

     

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