Sulla gazzetta ufficiale n° 237 dell'11.10.2005 è stata pubblicata la deliberazione del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori per c7terzi n° 14/05, che contiene le disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2005 (1 gennaio - 31 dicembre 2005).
Con tale delibera sono state definite le percentuali di riduzione dei pedaggi autostradali relative all'anno 2005 ed individuati i soggetti che possono beneficiare della riduzione compensata.
Di seguito, si riporta il testo della Deliberazione in parola.
**********************************************************
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 28 settembre 2005
Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i
transiti effettuati nell'anno 2005. (Deliberazione n. 14/05).
(GU n. 237 del 11-10-2005)
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 28 settembre 2005;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che destina la somma di Euro 46.481.121,00 per interventi in
materia di autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma da Euro 46.481.121,00 a
Euro 67.139.397,00;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di
10.329.138 euro;
Visto l'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, che
prevede un ulteriore incremento di 20 milioni, per l'anno 2005, delle
risorse di cui sopra;
Considerato che le risorse disponibili per i succitati interventi
ammontano per l'anno 2005 a Euro 97.468.535,00;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 1107 del 9 giugno 2005, relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
Considerato che con la predetta direttiva del Ministro delle
infrastrutture si e' ravvisata l'opportunita' di far luogo ad una
rimodulazione delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali,
che favorisca l'utilizzo delle categorie di veicoli piu' rispettosi
dell'ambiente prevedendo, a partire dall'anno 2005, l'esclusione da
tali riduzioni dei veicoli Euro 0, e, a partire dall'anno 2006,
l'esclusione dei veicoli Euro 1, e conseguente rimodulazione degli
indici di sconto;
Considerato che, ai fini della sicurezza e della protezione
ambientale, si rende necessaria la scelta di veicoli sempre piu'
ecologici, da ammettere alle riduzioni compenste dei pedaggi
autostradali;
Vista la delibera n. 13 con la quale il Comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per
realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore
delle imprese di autotrasporto per l'anno 2005, il 90% dell'importo
di Euro 97.468.535,00 di cui alla legge n. 229/2000 come incrementato
ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
e dall'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, oltre
agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in
quanto non utilizzati per gli interventi indicati al punto 2 della
stessa delibera n. 13;
Considerato pertanto che in virtu' dei suddetti provvedimenti
risulta attualmente disponibile un importo complessivo di
Euro 87.721.681,50 dal quale andra' detratto l'importo che il
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dovra' erogare
per rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente
preventivarsi in Euro 170.000,00, nonche' l'importo che puo'
indicativamente stimarsi in Euro 200.000,00, da destinarsi alla
definizione dell'eventuale contenzioso;
Considerato che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le
misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da
parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose,
l'importo di Euro 87.351.681,50 salvo ulteriori importi che dovessero
residuare dalla sopra indicata complessiva somma di Euro 370.000,00
preventivata per le spese necessarie a rendere operativa la presente
delibera;
Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei
rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi
titolo;
Delibera:
1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 1, Euro 2, Euro 3 e
categorie superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a
svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle
imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una
riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2005 fino al
31 dicembre 2005, commisurata al volume del fatturato annuale in
pedaggi.
2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto
1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal
1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005, commisurata al volume del
fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con
ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi
e societa' consortili, definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che
hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi
nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate nel
successivo punto 8.
Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa,
consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del
proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire
dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nel
successivo punto 8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma
associata, laddove la forma associata stessa fornisca i dati
necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
appartenenti ad essa.
3. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
4. Le predette riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si
applicano alle imprese iscritte, alla data del 31 dicembre 2004
ovvero nel corso dell'anno 2005, all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche'
alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle
societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo
II, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto Albo
nazionale alla data del 31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno
2005. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili
iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono
richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati
successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.
5. Le riduzioni suddette si applicano altresi' alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi
sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del
31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno 2005, di licenza
comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
6. Le predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai
raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attivita' di
autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui
all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle imprese
ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio.
7. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i
seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da
ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
0,5 per i veicoli Euro 1;
1 per i veicoli Euro 2;
1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori;
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come
sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:
=====================================================================
Fatturato globale annuo in euro | % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00 | 10%
da 206.583,01 a 516.457,00 | 15%
da 516.457,01 a 1.032.914,00 | 20%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 | 25%
oltre 2.582.284,00 | 30%
8. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al
10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al
precedente punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi
notturni.
9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da
applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa'
concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, superi le disponibilita', lo stesso Comitato
provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni
richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti
di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative
alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai
precedenti punti 7 e 8, non pervenga a saturare l'ammontare
disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
10. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori
provvede, con successiva delibera, a definire le modalita' con le
quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la
documentazione da allegare a dette domande, le modalita' di
trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto
magnetico (floppy disk o CD). La stessa delibera disciplina le
modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a
quanto definito nelle convenzioni con le societa' che gestiscono
sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La
delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da parte
del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle
societa' concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti
dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle
societa' concessionarie agli aventi titolo, nonche' i criteri e le
modalita' di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi
titolo.
Con la predetta delibera il Comitato provvede in particolare a
predisporre un prospetto nel quale il soggetto avente titolo alla
riduzione deve indicare, per ciascun veicolo a motore, la targa, la
categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore) tenendo
presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla
presente delibera, ed il numero dell'apparato Telepass, ovvero il
numero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
Il Comitato provvede altresi' a predisporre ed a rendere
disponibile sul proprio sito Internet www.alboautotrasporto.it il
programma per la compilazione del prospetto che deve essere trasmesso
su supporto magnetico (floppy disk o CD) qualora la richiesta di
riduzione compensata sia riferita a piu' di 10 veicoli a motore,
all'atto della presentazione della domanda.
11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2005
Il presidente: De Lipsis
Allegato
PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI (per i
veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)
EURO 1
91/441 CEE
91/542 CEE punto 6.2.1.A
93/59 CEE
EURO 2
91/542 CEE punto 6.2.1.B
94/12 CEE
96/1 CEE
96/44 CEE
96/69 CE
98/77 CE
EURO 3
98/69 CE
98/77 CE rif. 98/69 CE
1999/96 CE
1999/102 CE rif. 98/69 CE
2001/1 CE rif. 98/69 CE
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A
EURO 4
98/69 CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE rif. 98/69 CE B
2001/1 CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
non superiore a 3,5 t.
N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t.