giovedì 09 gennaio 2025
 

Codice della Strada

Modifiche all'art. 126 bis con il D.L. "salvapunti"
Area: Informazioni generali - 22 settembre 2005

Con la pubblicazione sulla  G.U. del 21 settembre 2005, n. 220,  del decreto legge 21.09.2005 n. 184, in materia di guida dei veicoli e patente a punti , si procede all'adeguamento della normativa vigente alla sentenza 27/05 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l'iilegittimità dell'art. 126 bis, comma 2, nella parte in cui prevedeva che la sanzione personale della decurtazione dei punti avvenisse a carico del proprietario del veicolo, qualora quest'ultimo non avesse fornito i dati identificativi dell'effettivo autore della violazione, ritenendo comuque giustificata la sanzione di 357 euro a carico del medesimo proprietario, nel caso avesse omesso di comunicare i dati predetti.


Il D.L. suddetto interviene sull'art. 126 bis, comma 2, con le seguenti misure, stabilendo che:
• il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, in caso di mancata identificazione, deve fornire all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione contestata:
• al medesimo proprietario, ovvero ad altro obbligato in solido, si applica, in caso di omessa indicazione del conducente, la sola sanzione pecuniaria, nella misura di 250 euro e fino ad un massimo di 1.000 euro;
• la sanzione accessoria per mancata indicazione del responsabile della violazione non è applicabile al proprietario, o all'obbligato in solido, qualora fornisca giustificato e documentato motivo.

Il decreto, inoltre, per le situazioni pregresse stabilisce la riattribuzione dei punti decurtati, al titolare della patente, previa istanza dell'interessato.

Dal beneficio sono esclusi coloro che hanno perso tutto il punteggio e per questo hanno nuovamente proceduto a sostenere gli esami per il conseguimento della patente di guida.

Di seguito si riporta  il Decreto Legge in parola che  entra in vigore in data odierna.

 

 

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DECRETO-LEGGE 21 settembre 2005, n.184
Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.
(GU n. 220 del 21-9-2005)

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di adeguare la
normativa  vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del
12  gennaio  2005,  con  cui  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della
strada,  in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo
che ha commesso la violazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
  1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di
cui  al  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive
modificazioni,  di  seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del
1992», sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il   quarto   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:  «La
comunicazione  deve  essere  effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido
ai  sensi  dell'articolo  196, deve fornire all'organo di polizia che
procede,  entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione,  i  dati  personali  e della patente del conducente al
momento della commessa violazione.»;
    b) il  sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Il proprietario
del  veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo
196,   sia  esso  persona  fisica  o  giuridica,  che  omette,  senza
giustificato  e  documentato  motivo,  di  fornirli  e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000.»;
  2.  Il  punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario
del  veicolo,  ai  sensi  dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto
legislativo  n.  285  del 1992, qualora non sia stato identificato il
conducente  responsabile  della  violazione,  e' riattribuito, previa
istanza   da   parte  dell'interessato,  al  titolare  della  patente
medesima.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell'interno, da adottarsi
entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  stabilite  le  procedure per la riattribuzione. Fatti
salvi  gli  effetti  degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono
efficacia   i   provvedimenti   di   cui   al   comma  6  del  citato
articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio,
cui  abbia  contribuito  la decurtazione dei punti da riattribuirsi a
norma del presente comma.
 

     
                               Art. 2.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 settembre 2005

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Lunardi,       Ministro       delle
                                     infrastrutture e dei trasporti
                                  Pisanu, Ministro dell'interno

  Visto, il Guardasigilli: Castelli

     


 

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