Con provvedimento del 30 giugno 2005, il Garante per la protezione dei dati personali ha differito al 31 dicembre 2005 la scadenza delle sette autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanate ai sensi dell’art. 40 del Codice Privacy (G. U. n. 190 del 14 agosto 2004).
Il termine ultimo di efficacia delle attuali autorizzazioni generali, originariamente fissato al 30 giugno di quest’anno, è stato in questo modo prorogato di sei mesi.
Il differimento, secondo quanto dichiarato dalla stessa Autorità, rientra tra le iniziative dirette all'emanazione di nuovi provvedimenti di autorizzazione generale, con efficacia temporale più ampia rispetto a quella attuale (12 mesi).
Si ricorda che i primi sei provvedimenti autorizzatori riguardano il trattamento:
* dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;
* dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
* dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni;
* dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti;
* dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari operanti in diversi settori di attività economiche (ad es. bancarie, creditizie, assicurative, di gestione fondi, del trasporto, del settore turistico, di elaborazione dati, di selezione del personale, di sondaggi e ricerche);
* dei dati sensibili da parte degli investigatori privati.
L’autorizzazione n. 7/2004 riguarda, invece, il trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.