La recente legge n. 80/2005 di conversione del decreto legge n. 35/2005 è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005.
Nel provvedimento figurano una serie di misure rivolte al rilancio della competitività e dello sviluppo economico e sociale del Paese.
In particolare, sui temi del lavoro e del welfare, la legge introduce le seguenti principali innovazioni:
1. MODIFICHE AL D.LGS. N. 276/2003 IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
Inserimento dei lavoratori svantaggiati (art. 1 bis, lett.a)
La legge n. 80/2005 ha soppresso la norma dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 276/2003 secondo la quale, in attesa della normativa regionale in materia di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, le agenzie autorizzate alla somministrazione potevano operare in deroga al regime generale della somministrazione, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 276, solo in presenza di una convenzione con gli enti locali.
Sulla legittimità dell’art. 13 si era pronunciata la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 50 del 2005, aveva dichiarato, tra l’altro, inammissibile la questione di costituzionalità sollevata in riferimento all’art. 13, commi 1 e 6 del d.lgs. n. 276/2003, evidenziando come la natura degli incentivi previsti dall’art. 13 attenesse al regime privatistico e previdenziale e quindi a materie sottratte alla competenza regionale.
Con la soppressione dell’art. 13, comma 6 il legislatore ha, dunque, eliminato l’obbligo che gravava sulle agenzie autorizzate alla somministrazione di concludere convenzioni con gli enti locali per favorire l’inserimento dei lavoratori svantaggiati.
Contratto di lavoro intermittente (art. 1bis, lett.b)
La legge n. 80/2005 ha sostituito il comma 2 dell’art. 34 del d.lgs. n. 276/2003, ampliando le ipotesi soggettive di assunzione con contratto di lavoro intermittente.
La nuova disposizione, infatti, prevede che il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni, anche pensionati.
Il legislatore, quindi, al fine di incentivare l’utilizzo della tipologia del contratto di lavoro intermittente, ha eliminato il riferimento sia allo stato di disoccupazione del soggetto venticinquenne sia alla condizione soggettiva di “espulso dal ciclo produttivo” del lavoratore quarantacinquenne, ritenendo sufficiente, ai fini dell'assunzione con la detta tipologia di contratto, il requisito del possesso delle età indicate dalla norma. E' stato, inoltre, precisato che lo stato di pensionato non è ostativo all’assunzione con tale contratto.
Contratto di inserimento (art. 1 bis, lettera c)
La legge n. 80/2005 ha sostituito il comma 1 dell’art. 59 del d.lgs. n. 276/2003, in materia di contratto di inserimento.
La nuova disposizione conferma il principio secondo cui, durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.
La novità consiste nella previsione che il sottoinquadramento non trova applicazione per le lavoratrici di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La previsione del divieto del sottoinquadramento delle donne, nell’ipotesi di cui alla lettera e), risponde a finalità antidiscriminatorie, ossia vuole evitare che le donne appartenenti alla aree geografiche individuate nella lettera e) dell’art. 54 del d.lgs. n. 276/2003 siano considerate una categoria svantaggiata.
La disposizione, così come modificata, non consente ancora l’immediata assunzione delle donne con contratto di inserimento nelle dette aree geografiche, ma certamente dovrebbe facilitare l’emanazione dei decreti ministeriali che, ai sensi del menzionato articolo 54, lett. e), devono definire le aree geografiche in cui i tassi di occupazione o disoccupazione femminile raggiungono i livelli ivi previsti.
Inoltre, sebbene la formulazione della norma sia generica, deve comunque ritenersi che il divieto di sottoinquadramento non opera laddove le donne, pur residenti nelle dette aeree geografiche, rientrino in una delle ipotesi di cui alle lettere da a)a d) o nella lettera f)dell'art. 54 del d.lgs. n. 276/2003.
Ed infatti, l’interpretazione della disposizione in parola, che considerasse il divieto del sottoinquadramento applicabile sempre e comunque per le donne residenti nelle aree geografiche di cui alla lettera e) dell’art. 54, porterebbe ad un risultato contrario alla stessa finalità della legge perché finirebbe per penalizzare le donne appartenenti ad una delle altre categorie previste dall'art. 54 rispetto ai lavoratori uomini.
Prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 1bis lett. d)
La legge n. 80/2005 ha modificato gli articoli 70 e 72 del d.lgs. n. 276/2003, introducendo alcune modifiche alla disciplina in tema di prestazioni occasionali accessorie.
Apprendistato (art. 13, comma 13 bis )
In materia di apprendistato la legge n. 80/2005 ha modificato l’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003, con l’aggiunta di un comma 5 bis che stabilisce che “fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzate è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La modifica ha lo scopo di accelerare l’operatività dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante.
Ed infatti, posto che l’adozione di leggi regionali in materia richiede tempi non brevi, il legislatore ha inteso favorire l’avvio dell'istituto demandando ai contratti collettivi nazionali di lavoro la completa regolamentazione dell’istituto dell'apprendistato professionalizzante.
La disposizione deve essere intesa nel senso che "titolari" della definizione della disciplina per l'apprendistato professionalizzante, sono i soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro. Pertanto, la specifica disciplina per l'apprendistato potrà essere definita in qualsiasi momento senza, ovviamente, dover attendere la fase di "rinnovo" del contratto collettivo nazionale di lavoro. In tal senso dovrebbero essere emanate quanto prima anche indicazioni esplicative da parte del Ministero del lavoro.
Circa i contenuti della disciplina contrattuale dell'apprendistato professionalizzante, si fa rinvio alla nostra circolare del 4 marzo 2005 n. 18287 con la quale abbiamo trasmesso il testo di linee-guida convenute con le segreterie di CGIL, CISL, UIL.
In funzione della modifica legislativa adesso introdotta, stiamo verificando con le segreterie confederali la possibilità di eventuali interventi rispetto alle linee-guida, volti a favorire l'attività negoziale delle categorie.
2. LAVORATORI STRANIERI
Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze stagionali (art. 1 ter)
La legge n. 80/2005 ha dettato una disciplina transitoria in materia di quote di lavoratori stranieri per esigenze stagionali. Infatti, l’art.1-ter stabilisce che, in attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato destinato a soddisfare esigenze stagionali, per i settori dell’agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell’anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti già adottati.
3. CESSIONE DELLO STIPENDIO
Modifiche al dpr. n. 180/1950 (art. 13 bis)
La legge n. 80/2005 ha apportato modifiche anche al Dpr 5 gennaio 1950, n. 180, contenente il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento, e la cessione degli stipendi, salari e pensioni.
La legge Finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 137, l. n. 311/2004) aveva già modificato alcune disposizioni del citato testo unico ed, in particolare, aveva esteso ai dipendenti dei datori di lavoro privati le disposizioni relative alla cessione del quinto dello stipendio dei dipendenti pubblici, con l’obiettivo di razionalizzare e “ammodernare” le procedure ed i meccanismi di restituzione dei prestiti contratti dai dipendenti, nonché di stimolare il credito al consumo.
Le modifiche apportate al testo unico dalla legge n. 80/2005 - che hanno ad oggetto gli articoli 1, 52 e 55 del citato dpr. n. 180 - allargano la platea dei soggetti beneficiari della garanzia della cessione del quinto dello stipendio ed introducono precisazioni sul contenuto di alcune disposizioni del dpr. n. 180/1950, per coordinarlo con le specificità del settore di lavoro privato.
Va, però, subito precisato che la legge n. 80/2005, all’art. 13 bis, comma 2, ha previsto l’emanazione (con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali di settore), di “disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente articolo”.
Ci riserviamo di tenerVi informati circa l'emanazione del decreto e degli effetti sulla normativa del testo unico n. 180/1950.
Le novità più significative introdotte dalla legge n. 80/2005 riguardano:
- la previsione, per i pensionati pubblici e privati, della cedibilità del quinto della pensione;
- il riconoscimento della facoltà di contrarre prestiti, a fronte della cessione del quinto della retribuzione, per i lavoratori a tempo determinato e per i titolari di rapporto di lavoro ex art. 409, n. 3 del codice di procedura civile;
- la soppressione del requisito dell’anzianità minima di servizio, di 5 o 10 anni, precedentemente richiesto dal dpr. n.180, per la stipulazione degli atti di cessione della retribuzione per la generalità dei lavoratori subordinati.
In particolare, all’art. 1 del dpr. n. 180/1950, sono stati aggiunti due ulteriori commi.
Il primo prevede che i pensionati pubblici e privati hanno la facoltà di stipulare atti di cessione della pensione, nei limiti del quinto e per periodi non superiori a 10 anni, a garanzia dei prestiti contratti con banche e intermediari finanziari iscritti nel registro di cui all’art. 106 del d.lgs.n. 385/1993 (comma aggiunto all’art. 1 del dpr. n. 180/1950, dall'art.13bis, comma 1 lett.a), n.2, legge.n.80/2005).
Negli stessi limiti e alle stesse condizioni si prevede la cedibilità delle pensioni o indennità che tengono luogo di pensione, corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, degli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, delle pensioni e degli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, degli assegni vitalizi e dei capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono comunque avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne garantisca il recupero in caso di decesso del mutuatario, e ciò in analogia a quanto previsto dall’art. 54 del testo unico n. 180/1950 per i prestiti contratti a fronte della cessione dello stipendio (comma aggiunto all’art. 1 del dpr. n. 180/1950, dall'art.13bis, comma 1, lett.a), n. 2, legge n. 80/2005).
Per gli impiegati e salariati assunti a tempo determinato la legge n. 80/2005 ammette (comma aggiunto all’art. 52 del dpr. n. 180/1950) la cessione dello stipendio nei limiti del quinto e per un periodo non superiore al tempo che, dal momento dell'operazione, rimane fino alla scadenza del contratto. Per i medesimi soggetti è prevista la cedibilità del trattamento di fine rapporto senza il limite del quinto.
La legge n. 80/2005, inoltre, ha aggiunto un altro comma all’art. 52 del dpr. n. 180/1950 che riconosce ai lavoratori di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. (lavoratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) la facoltà di cessione del compenso, nei limiti del quinto, purchè il rapporto di lavoro non sia di durata inferiore a dodici mesi e il compenso pattuito abbia carattere certo e continuativo. In questi casi, la cessione non può comunque eccedere la scadenza del rapporto in essere con il collaboratore. Agli stessi soggetti si applicano i limiti di cui all’art. 545 c.p.c. nei casi di pignoramento e sequestro del compenso.
4. AMMORTIZZATORI SOCIALI
Miglioramento dell'indennità di disoccupazione (art. 13, comma 2 lett.a)
La legge n. 80/2005 prevede, per il periodo 1 aprile 2005 - 31 dicembre 2006, l'estensione della durata dell'indennità di disoccupazione e l'incremento del relativo importo. In particolare, si stabilisce l'aumento dell'indennità al 50% della retribuzione complessiva nei primi sei mesi, al 40% per i successivi tre mesi e al 30% per l'ultimo mese. La durata del trattamento è elevata a sette mesi per i lavoratori con età inferiore ai 50 anni e a dieci mesi per gli ultra cinquantenni.
Potenziamento delle casse integrazioni "in deroga" (art. 13, comma 2 lett.b)
Il provvedimento aumenta le risorse volte a finanziare la concessione degli interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga alla vigente legislazione, elevandole da 310 a 460 milioni di euro. Viene anche stabilito l'ulteriore termine del 31 dicembre 2006 per gli accordi di settore da stipularsi in sede governativa, finalizzati alla concessione degli interventi in deroga.
Portabilità degli incentivi nel nuovo impiego (art. 13, comma 2 lett.c)
La legge n. 80/2005 estende a nuove fattispecie l'applicazione dei benefici economici e contributivi previsti a favore del datore di lavoro che assuma lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In particolare, tali benefici si estendono al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore, in caso di somministrazione di lavoratori collocati in mobilità a conclusione della cassa integrazione straordinaria applicata in deroga alla vigente legislazione o concessa per cessazione di attività. Viene, peraltro, confermata l'esclusione dai benefici in questione nel caso di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e di collegamento o controllo tra l'impresa che assume e quella che ha licenziato o posto i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria.
Mobilità territoriale (art. 13, comma 2 lett. d)
Il provvedimento prevede agevolazioni economiche a favore dei lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione straordinaria che accettino una sede di lavoro distante più di 100 Km dalla propria residenza. Per questi lavoratori è prevista l'erogazione di una somma pari ad una mensilità dell'indennità di mobilità, nel caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi o pari a tre mensilità di tale indennità, in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 18 mesi. Tali agevolazioni vengono riconosciute anche nel caso di distacco - di cui all'art. 8, comma 3 della legge n. 236 del 19 luglio 1993 - in una sede di lavoro distante più di 100 Km dalla residenza.
Trattamento di disoccupazione in caso di sospensione (art. 13, dal comma 7 al 12)
La legge n. 80/2005 stabilisce che l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola venga riconosciuta in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori sempreché questi ultimi siano in possesso dei requisiti di legge, nel limite della spesa di 48 milioni di euro annui, inclusi gli oneri per la contribuzione figurativa, per gli assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura e ai limiti di durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione.
Viene, altresì previsto che l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese del settore artigiano, che siano sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori. Ciò, peraltro, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione professionale di durata non inferiore a 120 ore. Per l’attuazione di tale misura viene fissato il limite di spesa di 6 milioni di euro.
La durata degli interventi di sostegno al reddito di tali lavoratori non può superare le 65 giornate annue di indennità. Il lavoratore cessa dal diritto di percepire l'indennità ordinaria di disoccupazione quando, nel periodo di un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte complessivamente 65 giornate di prestazione.
Le misure in tema di trattamento di disoccupazione prima citate, non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
5. POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
Risorse degli enti previdenziali per lo sviluppo infrastrutturale (art.5, comma 4)
La legge n. 80/2005 prevede l’impiego di parte delle risorse degli enti previdenziali, destinate ad investimenti immobiliari, per la realizzazione di infrastrutture secondo la modalità del project financing.
La previsione si attaglia, in particolare, alla specificità dei fondi a capitalizzazione che, nel sistema tecnico finanziario dell'Inail, sono posti a garanzia delle future prestazioni verso i lavoratori infortunati dei settori produttivi non agricoli. Fondi che l'Istituto ha l'obbligo di investire nel settore immobiliare "a fini sociali", con il vincolo di una congrua redditività.
Tenuto conto di tale caratteristica, l’efficacia e la sostenibilità della misura, in funzione della finalità generale di rilancio dello sviluppo perseguita dal provvedimento, sono condizionate alla circostanza che la modalità di project financing consenta all'Istituto di conseguire un adeguato livello di redditività, comunque non inferiore all’attuale tasso tecnico delle riserve (4,50%).