Con messaggio n. 4687 del 9.2.2005 l'I.N.P.S. ha reso nota la risposta ricevuta dal Ministro del Lavoro ai quesiti posti in merito alla salvaguardia del diritto a pensione e sul cosiddetto 'bonus'.
Evidenziamo, di seguito, gli aspetti di principale interesse per le imprese
Irrevocabilità dell'opzione
Il Ministero del Lavoro ha escluso la possibilità di revocare l'opzione per il 'bonus'.
Lavoratori che hanno stipulato contratti ai sensi dell'art. 75 della legge n. 388 del 2000
Tali lavoratori possono accedere al 'bonus' anche in data antecedente alla scadenza del contratto a termine qualora intervenga la risoluzione dello stesso contratto.
Resta fermo che il lavoratore potrà esercitare l'opzione solo se, successivamente al recesso, si reimpieghi con lo stesso datore di lavoro o con un altro, senza soluzione di continuità.
Aziende ammesse al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
La legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n.249, recante norme urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, ha disposto,all'articolo 1 bis, comma 5, che i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà, fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge( 5 dicembre) .
Pertanto, le Sedi INPS dovranno continuare a tenere in evidenza le domande di bonus presentate successivamente al 4 dicembre 2004 da parte di lavoratori dipendenti di aziende già destinatarie del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero che hanno presentato domanda di cassa integrazione straordinaria.
Le aziende che hanno in corso di esame da parte del Ministero la domanda di CIGS, ovvero già ammesse con decreto al trattamento, dovranno, all'atto della ricezione della domanda di bonus, inviare all'INPS una dichiarazione dalla quale risulti la situazione aziendale in relazione alla cassa integrazioni guadagni straordinaria (data della domanda, periodo richiesto o periodo accordato ecc.).
Indennità sostitutiva del preavviso
Per il lavoratore che esercita l'opzione per il 'bonus' prima di aver perfezionato il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, il 'bonus' avrà ad oggetto anche la contribuzione relativa alla medesima indennità. In questo caso, qualora l'interessato si rioccupi, il 'bonus' si estenderà alla contribuzione dovuta per il nuovo rapporto di lavoro, sempre che sussistano le condizioni soggettive previste dalla legge ( essere dipendenti del settore privato, essere iscritti all'AGO o a fondi sostitutivi, avere i requisiti per la pensione di anzianità).
Se il lavoratore esercita l'opzione per il 'bonus'dopo aver perfezionato il diritto all'indennità sostitutiva di preavviso ed in costanza di un nuovo rapporto di lavoro per il quale sussistano le suddette condizioni soggettive , il 'bonus' avrà ad oggetto solo la contribuzione dovuta per il nuovo rapporto di lavoro. In tal caso la contribuzione dovuta per l'indennità sostitutiva di preavviso, riferita a periodi contestuali al godimento del 'bonus', darà diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione.