Con circolare interpretativa emanata il 17 dicembre scorso (e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004), il Ministero della Salute chiarisce che il divieto di fumo conseguente all'entrata in vigore dell'art. 51, l. 16 gennaio 2003, n. 3 vale nei confronti di tutti i luoghi di lavoro privati.
Tale conclusione deriva dall'assimilazione del "lavoratore" al concetto di "utente".
In buona sostanza, poiché il termine "utente" è da intendersi riferito anche al "lavoratore" (il quale usufruisce, appunto - secondo la lettura ministeriale - dei locali in cui presta l'attività lavorativa), il divieto di fumo si applica a tutti i luoghi di lavoro privati, in quanto comunque frequentati da "utenti-lavoratori".
Tale impostazione, anche se non sostenuta da valide argomentazioni giuridiche, impone tuttavia l'adozione di soluzioni applicative ispirate alla massima cautela.