mercoledì 08 gennaio 2025
 

IRPEF - Sostituto d'imposta - Detrazioni per figli a carico di cittadini extracomunitari

Modalità di certificazione
Area: Informazioni generali - 23 dicembre 2004

L'art. 21, comma 6 bis, della legge n. 326 del 2003 (di conversione del d.l. n. 269 del 2003)  ha stabilito particolari modalità di certificazione dell'esistenza di figli a carico da parte di cittadini extracomunitari da produrre e far valere nei confronti del datore di lavoro – sostituto d'imposta, ai fini dell'attribuzione da parte di quest'ultimo delle relative detrazioni di imposta.

Più precisamente la spettanza delle previste detrazioni deve essere certificata:

  • per i lavoratori con figli a carico residenti in Italia, dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune, da cui risulti l'iscrizione dei figli stessi nell'anagrafe della popolazione residente;
  • per i lavoratori con figli a carico non residenti in Italia, da una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

Riguardo a quest'ultima situazione, occorre sottolineare che la procedura di traduzione ed asseverazione da parte del consolato italiano, non sembra possa trovare applicazione nei confronti di cittadini extracomunitari (e dei relativi figli) residenti in Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, riguardante l'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici esteri.

Tale Convenzione, infatti, stabilisce all'art. 3 che l'unica formalità che può essere richiesta "per attestare la veracità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo di cui l'atto è munito" è l'apposizione dell'apostilla.

L'apostilla infatti, redatta secondo un modello unico per tutti i Paesi, con il riferimento alla Convenzione dell'Aja e con l'indicazione "Apostilla", consiste in una timbratura quadrata attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità che sottoscrive la stessa Apostilla, Autorità appositamente individuata da ogni singolo Paese aderente alla Convenzione (ad esempio Tribunale, Ministero, Notaio, ecc.).

La procedura di apposizione dell'apostilla, comunque corredata da traduzione in italiano, si pone pertanto - per tutti i Paesi che hanno aderito alla Convenzione - come procedura alternativa a quella prevista dal citato art. 21 (documentazione tradotta in italiano ed asseverata dal consolato italiano nel Paese di origine).

Va, comunque, sottolineato che la documentazione prodotta dovrà consistere : nel documento in originale (certificato di nascita), debitamente tradotto da traduttore ufficiale che attesta la fedeltà della traduzione e sottoscrive la stessa. Nello stesso documento, la pubblica Autorità designata dallo Stato renderà valida e autentica la documentazione con l'apposizione dell'"Apostilla".

La documentazione così prodotta sarà da ritenere valida agli effetti dell'attribuzione delle detrazioni per figli a carico ai lavoratori extra comunitari.

Confindustria ha richiesto all'Agenzia delle Entrate esplicita conferma sulla validità della procedura prevista dalla Convenzione dell'Aja e della documentazione relativa.


 

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