mercoledì 08 gennaio 2025
 

Decreto di cartolarizzazione dei crediti relativi ai finanziamenti di investimenti in ricerca ed innovazione

Decreto di cartolarizzazione dei crediti relativi ai finanziamenti di investimenti in ricerca ed innovazione
Area: Informazioni generali - 24 novembre 2004


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004 è pubblicato il decreto del 16 settembre 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo alla
"Cessione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca ed innovazione".

Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il MIUR e il MAP ha agito in applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai sensi del quale le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni (l'«art. 15»), del crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalita' stabilite con il Ministro competente.

Negli allegati al Decreto del 16 settembre 2004 si precisano quali sono i crediti dei rispettivi Ministeri ad essere inclusi nella cartolarizzazione.

Per il Miur (allegato 1) sono compresi:
1. Tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi,anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di finanziamenti concessi, sotto forma di credito agevolato, dal MIUR a valere sul FAR che, alla data del 31 luglio 2004, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:a) non sono ancora stati rimborsati ed in relazione ai quali e' stata effettuata almeno un'erogazione; b) in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non pagate superiori a Euro 1.000, ad eccezione di quelli derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte dal finanziamento identificato con il numero pratica 6473 e concesso con decreto direttoriale numero 1131 del 18 ottobre 2001 in relazione al quale non vi sono somme dovute e non pagate superiori ad Euro 35.000; e c) per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a procedura concorsuale o liquidazione volontaria.

2. Tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di finanziamenti concessi, sotto forma di credito agevolato, dal MIUR a valere sul FSRA che, alla stessa data, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
a) non sono ancora stati rimborsati ed in relazione ai quali e' stata effettuata almeno un'erogazione;
b) in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non pagate superiori a Euro 1.000;
c) per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a procedura concorsuale o liquidazione volontaria; e
d) che sono identificati da numeri di pratica diversi dai seguenti: 0542750200, 0573550100, 0573550300.

Saranno altresì ceduti con pubblicazione di un ulteriore avviso di cessione effettuata nella Gazzetta Ufficiale, tutti i crediti relativi ad ulteriori erogazioni effettuate entro il 20 dicembre 2004 relative ai finanziamenti che sono compresi nei criteri elencati ai numeri (1) e (2) che precedono.

Per il MAP (Allegato 3) sono compresi tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di finanziamenti concessi ed interamente erogati, sotto forma di credito agevolato, dal MAP a valere sul FIT in base alla normativa vigente precedentemente all'applicazione del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 16 gennaio 2001 che, alla data del 31 luglio 2004, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
a. in relazione ai quali e' stata stipulata la dichiarazione d'obbligo finale («DOF»);
b. in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non pagate;
c. per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a procedura concorsuale a liquidazione volontaria;
d. identificati da numeri di contratto diversi dai seguenti: 1538 del 6 dicembre 1990, 1820 del 15 aprile 1992, 2324 del 29 novembre 1993, 2406 del 23 settembre 1994, 2473 del 24 gennaio 1996, 1311 del 23 novembre 1989, 2076 del 26 febbraio 1993, 2261 del 27 settembre 1993 e 2138 del 26 aprile 1993; e identificati da numeri di decreto diversi dai seguenti: 10857 del 15 settembre 1999, 10006 del 14 aprile 1994 e 10089 del 26 ottobre 1994.


All'art. 2 e all'art. 6 si indicano le risorse che saranno riconosciute rispettivamente al MIUR e al MAP come effetto della cartolarizzazione.

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