Divieti di Circolazione dicembre 2004
Si riporta, per memoria, il calendario dei divieti di circolazione fuori dei centri abitati relativo ai veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tons, indicato per il MESE DI DICEMBRE 2004, nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17.12.2003, N. 5009, pubblicato su G.U. n° 302 del 31.12.03 .
Tali divieti riguardano:
* tutte le domeniche del mese di dicembre dalle ore 8 alle ore 22;
* dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;
* dalle ore 16 alle ore 22 del 24 dicembre;
* dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
* dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre, che cade di domenica.
Non è pertanto coperto da divieto il 31 dicembre 2004.
Restano valide le esenzioni di cui all'articolo 3 del Decreto in vigore, concernente il calendario 2004, fra cui ricordiamo quelle riguardante i veicoli, anche se circolano scarichi:
* adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
* adibiti al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 m. di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m. e fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
* classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
* costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
* adibiti al trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
* adibiti al trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 m. di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m. e fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Sono altresì esclusi dal divieto, purché muniti di autorizzazione prefettizia, da inoltrare almeno 10 giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura della provincia di partenza (art. 4, 5 e 6 del decreto in vigore):
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.
Restano altresì in vigore le agevolazioni previste dal Decreto in vigore per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, in tal caso l'orario d'inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
I veicoli provenienti dall'estero, con un solo conducente possono usufruire di un posticipo di ore quattro qualora il periodo di riposo giornaliero del conducente, di cui al Regolamento 3820/85/CEE, cada in coincidenza del posticipo consentito dall'art. 2 del Decreto in vigore.
Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato ore due; per i veicoli diretti in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
Per i veicoli che circolano in Sardegna provenienti da altre Regioni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro; la stessa deroga è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, provenienti da altre Regioni, che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di traghetti provenienti dalla Calabria.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola, per l'imbarco su traghetti diretti alla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e la prenotazione o il titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione.
Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti in Calabria.
Per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.
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