Aiuti di Stato. Nuove regole comunitarie per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
Il 10 ottobre 2004 sono entrate in vigore le nuove regole comunitarie per gli interventi a sostegno di imprese in difficoltà.
La Commissione Europea ha, infatti, pubblicato gli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" (G.U.U.E. C 244/2 del 1.10.2004), con cui chiarisce i criteri in base ai quali essa valuterà (cioè approverà o vieterà) le misure nazionali di aiuto in favore di imprese in crisi.
La comprensione delle nuove regole è importante per proporre interventi in linea con le prescrizioni comunitarie, e che possano essere rapidamente approvati dalla Commissione Europea. Si sottolinea che, al fine di tenere conto degli aspetti di politica regionale, i nuovi Orientamenti contengono regole specifiche per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese localizzate in aree assistite del territorio nazionale.
Gli aspetti principali degli orientamenti, sono, in estrema sintesi, i seguenti:
PRINCIPI GENERALI
La Commissione indica che le operazioni di salvataggio e ristrutturazione d'impresa, spesso all'origine di casi controversi (come Alstom, Alitalia, o altri casi di "campioni nazionali"), sono tipologie di aiuti fortemente distorsivi della concorrenza.
L'intervento dello Stato rischia di tenere artificialmente in vita le imprese senza rafforzare il sistema economico, ma anzi danneggiando i produttori che riescono ad operare senza aiuti e gli altri Stati membri. In questa logica di concorrenza, l'uscita delle imprese inefficienti rientra nel normale funzionamento del mercato.
Tuttavia, in alcuni casi l'intervento a favore di imprese in difficoltà può essere giustificato; ad esempio, per ragioni di politica sociale o regionale o per conservare una struttura di mercato concorrenziale o, ancora, per tenere conto degli effetti economici positivi dell'attività delle piccole e medie imprese. In questi casi, la Commissione Europea può approvare misure nazionali di aiuto, a condizione però che siano rispettate tutte le condizioni elencate negli Orientamenti. Nel chiarire tali condizioni, la Commissione distingue due interventi di tipo diverso: gli aiuti al "salvataggio" e gli aiuti alla "ristrutturazione" delle imprese.
AIUTI AL SALVATAGGIO
Gli aiuti al salvataggio consistono in un'intervento rapido e temporaneo, per garantire la liquidità necessaria a tenere in vita l'impresa fino a quando non è elaborato un piano di ristrutturazione o liquidazione. L'aiuto serve quindi ad offire una breve "tregua" all'impresa, che sarà poi ristrutturata o liquidata. Per essere approvato dalla Commissione, l'aiuto:
- deve consistere in un prestito o in una garanzia su prestiti, a tassi equivalenti a quelli praticati ad imprese sane e per una durata massima di sei mesi;
- trascorsi i sei mesi, lo Stato deve presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione dell'impresa, oppure un piano di liquidazione, oppure la prova che il prestito o la garanzia sono stati estinti (e non ci sono altri problemi di sopravvivenza dell'impresa);
- l'ammontare dell'aiuto deve essere il minimo indispensabile, stimato in relazione al fabbisogno di liquidità imputabile alle perdite;
- è concesso una tantum: cioè non può essere concesso ad imprese che abbiano già ricevuto aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione nei dieci anni precedenti.
Due sono le principali novità degli Orientamenti, rispetto alla disciplina precedente. La prima è che, durante questa fase di salvataggio, l'aiuto può essere utilizzato anche per avviare anche operazioni strutturali urgenti, come la chiusura di una filiale o la cessazione di attività in perdita. La seconda novità è l'introduzione di una "procedura semplificata": è prevista un'approvazione comunitaria accelerata se l'ammontare dell'aiuto non supera il risultato di una formula standard (basata sostanzialmente sulla stima del fabbisogno di liquidità dell'impresa nei sei mesi precedenti alla richiesta di aiuto).
AIUTI ALLA RISTRUTTURAZIONE
Gli aiuti alla ristrutturazione mirano ad intervenire più in profondità, razionalizzando le attività aziendali e abbandonando quelle non redditizie, al fine di consentire il mantenimento in attività dell'impresa. Tenuto conto dei potenziali effetti distorsivi, questi aiuti sono ammessi a condizioni molto restrittive. La Commissione richiede:
- la presentazione di un piano di ristrutturazione, realizzabile e volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. Il piano - che deve essere approvato dalla Commissione - deve essere dettagliato, contenere l'analisi delle circostanze che hanno portato alla crisi e i rimedi proposti (ivi incluse eventuali modifiche dell'assetto di corporate governance dell'impresa) ed essere accompagnato da uno studio di mercato;
- l'adozione di "misure compensative", cioè misure che riducano gli effetti negativi sui concorrenti: ad esempio, la cessione di attivi aziendali, la riduzione della capacità o della presenza sul mercato, la riduzione di barriere all'entrata sui mercati interessati. La Commissione può imporre ulteriori obblighi, come l'apertura ad altri operatori comunitari di determinati mercati;
- il contributo dell'impresa beneficiaria al costo della ristrutturazione, attraverso fondi propri o finanziamenti esterni a condizioni di mercato. Il contributo è richiesto sia per dimostrare che i mercati (impresa, creditori) hanno fiducia nella possibilità del ritorno alla redditività dell'impresa, sia per garantire che l'importo complessivo dell'aiuto sia limitato al minimo indispensabile. L'entità del contributo è significativa: 25% per le piccole, 40% per le medie e 50% per le grandi imprese, salvo casi eccezionali;
- l'aiuto è concesso una tantum, cioè non può essere concesso ad imprese che abbiano già ricevuto aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione nei dieci anni precedenti. Sono irrilevanti eventuali modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa, se comunque è l'attività della stessa impresa che prosegue.
Una novità degli Orientamenti è l'approccio più morbido nei confronti delle piccole e medie imprese in difficoltà e delle imprese localizzate in aree assistite.
Per le PMI, il piano di ristrutturazione non deve essere approvato ma solo "comunicato" alla Commissione; per le piccole imprese, non sono di norma necessarie misure compensative. Per le imprese localizzate in aree assistite, sono previste condizioni meno rigorose per le misure compensative e per l'entità del contributo dell'impresa.
Una sezione a parte degli Orientamenti è dedicata ai costi sociali della ristrutturazione. La Commissione si sofferma su alcune misure previste dalla legislazione sul lavoro degli Stati membri a favore delle imprese in via di ristrutturazione, ed indica in presenza di quali elementi tali misure possono costituire aiuti di Stato.
REGIMI DI AIUTI
Lo Stato - e le Regioni - possono intervenire sia in favore di una singola impresa in difficoltà, sia in favore di un insieme di imprese, come è ad esempio avvenuto nel caso delle PMI produttrici di latte trovatesi in difficoltà a seguito dell'insolvenza Parmalat. Nel primo caso si tratta di un aiuto individuale, e valgono le regole sopra indicate. Nel secondo caso si tratta di un regime di aiuti, ammissibile solo in favore di piccole e medie imprese; per i regimi, gli Orientamenti confermano sostanzialmente le regole già in vigore per la notifica alla Commissione.
VALIDITA'
I nuovi Orientamenti si applicano agli aiuti che saranno notificati alla Commissione Europea a partire dal 10 ottobre 2004, e restano in vigore fino al 9 ottobre 2009.
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