Regime applicabile ai cittadini neocomunitari per le operazioni di motorizzazione/patenti
Con l'ingresso nell'Unione europea dei 10 nuovi Paesi (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Estonia, Malta e Cipro) si è verificata una diversità di regimi applicabili ai cittadini neocomunitari che operano all'interno degli Stati membri, con riferimento alle operazioni in materia di motorizzazione, a cominciare dalla patente di guida.
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione e del Trasporto terrestre – ha fornito al riguardo una serie di chiarimenti con le circolari del 7 luglio 2004 e del 7 settembre 2004.
Il chiarimento più importante precisa che i cittadini comunitari che intendono conseguire o convertire la patente di guida oppure essere titolari di carte di circolazione, devono essere in possesso della carta di soggiorno, documento valido anche ai fini della identificazione personale, al contrario del permesso di soggiorno che vale soltanto come titolo a risiedere regolarmente nel nostro Paese.
I cittadini neocomunitari presenti in Italia prima della data di adesione dei nuovi Paesi membri potranno richiedere il rilascio della carta di soggiorno al posto del permesso di soggiorno valida per 5 anni e rinnovabile.
Questo documento è indispensabile ai fini dell'espletamento delle operazioni di motorizzazione; il titolare della carta di soggiorno risulta, infatti, destinatario di tutte le norme e le relative istruzioni applicative concernenti i cittadini comunitari in materia di motorizzazione.
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