martedì 07 gennaio 2025
 

Agenzie per il lavoro: nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Area: Informazioni generali - 24 agosto 2004


Di seguito, riportiamo il testo di una nota pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la sera del 6 agosto sul sito del Ministero stesso.

La nota chiarisce che soltanto le agenzie per il lavoro che svolgevano in precedenza l'attività di fornitura di lavoro temporaneo possono procedere alla stipula del nuovo contratto di somministrazione di lavoro dal giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione.

Viceversa, le agenzie di nuova costituzione, che non abbiano mai operato in precedenza, per avviare l'attività dovranno attendere la relativa autorizzazione provvisoria da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Testo della nota:

"Le agenzie per il lavoro (sia le società già abilitate, ai sensi della legge 196/97, sia i nuovi soggetti che si presentano per la prima volta sul palcoscenico del mercato del lavoro) stanno completando le procedure per la richiesta di autorizzazione, provvisoria e definitiva, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'esercizio delle attività che riguardano il collocamento privato (fornitura di lavoro temporaneo, mediazione, ricerca e selezione e ricollocazione del personale).

Allo stato attuale sono state già rilasciate 19 autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale e 2 autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di supporto alla ricollocazione del personale.

Il rilascio del provvedimento ministeriale consentirà l'istituzione delle Agenzie per il lavoro e l'iscrizione al relativo Albo informatico, nonché l'avvio in concreto dell'intermediazione di manodopera svolta dai soggetti privati secondo le nuove regole previste dalla riforma del mercato del lavoro.

Le agenzie possono pertanto svolgere attività di:
· somministrazione di lavoro
· intermediazione
· ricerca e selezione del personale
· supporto alla ricollocazione professionale


Le agenzie per il lavoro che svolgevano attività di fornitura di lavoro temporaneo potranno stipulare i nuovi contratti di somministrazione già dal giorno successivo la data di presentazione dell'istanza di autorizzazione.
Quelle che, invece, per la prima volta hanno richiesto il provvedimento ministeriale, ossia nel caso in cui non abbiano mai operato prima, dovranno attendere l'emissione della relativa autorizzazione provvisoria da parte del Ministero."

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