martedì 07 gennaio 2025
 

Elezioni europeee e amministrative 2004 - Permessi elettorali

Area: Informazioni generali - 08 giugno 2004


Con Dpr del 10 aprile 2004, (in G.U. n. 85 del 10 aprile 2004) sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per i giorni di sabato 12 giugno e di domenica 13 giugno 2004.

Nelle stesse date si svolgeranno le operazioni di voto per il rinnovo delle Amministrazioni locali che interesseranno il presidente di giunta e il consiglio della regione autonoma della Sardegna, i presidenti e i consigli di 62 province di regioni a statuto ordinario e della provincia di Pordenone, i sindaci e i consigli di 4518 comuni .

Il Consiglio dei ministri ha infatti deciso, nella seduta del 20 febbraio 2004, l'accorpamento di elezioni europee ed elezioni amministrative in una sola tornata.

Secondo il disposto dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge n. 90/2004 le urne per il voto europeo e amministrativo saranno aperte dalle ore 15 alle ore 22 di sabato 12 giugno e dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 13 giugno.

L'anticipazione delle votazioni alla giornata di sabato, solo di pomeriggio, in deroga al regime temporale previsto dalla legge n. 62/2002 per le elezioni politiche e amministrative è stata prevista dalla legge n. 90/2004, per uniformarsi alla normativa europea che - all'art. 9 della Decisione 76/787/CECA, CEE, EURATOM, ratificata con la legge n. 150/1977- indica la domenica come termine ultimo per la conclusione delle operazioni di votazione.

Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà la sera di domenica 13 giugno, subito dopo la chiusura delle votazioni e l'ultimazione delle operazioni di riscontro. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della l. n. 18/1979, le operazioni di scrutinio devono svolgersi senza interruzione ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

Nei luoghi in cui si effettuano anche le elezioni amministrative lo scrutinio dei voti, relativo a tali elezioni, avrà inizio alle ore 14 del lunedì successivo alla domenica di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali, e poi di quelle per le elezioni provinciali, comunali ed, eventualmente, circoscrizionali (cfr. art. 6, comma 1, lett. d), l. n. 90/2004 che richiama, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge, n. 300/1994, convertito dalla legge n. 453/1994 "Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative").

Per quanto riguarda i tempi entro i quali deve essere svolta l'attività di spoglio relativa alle elezioni provinciali e comunali, si ricorda che la disciplina applicabile è quella contenuta nell'art. 13 del d.p.r. 28 aprile 1993, n. 132 - contenente il regolamento di attuazione della legge n. 81/1993 - il quale prevede che lo spoglio delle schede deve essere ultimato entro 12 ore dall'inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore dall'inizio, se hanno avuto luogo due elezioni.

L'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative è previsto per sabato 26 e domenica 27 giugno – orario 15/22 e 8/22 – e lo spoglio delle schede avverrà subito dopo la chiusura della votazione e l'effettuazione del riscontro (cfr. art. 6, comma 3, l. n. 90/2004).

L'anticipazione dell'inizio delle votazioni al sabato ha determinato l'esigenza di apportare, in via transitoria, alcune modifiche al procedimento elettorale.

In particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 90/2004 stabilisce che gli adempimenti di cui all'art. 30 del d.p.r. n. 361/1957 (operazioni preliminari all'insediamento dell'ufficio di sezione) devono essere effettuati entro le ore 7,30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione e, successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione.

Sul punto, segnaliamo che alcune organizzazioni sindacali hanno sostenuto, in comunicati diramati tramite internet, che i presidenti devono recarsi ai seggi per controllare il corretto allestimento già dal venerdì.

L'indicazione non è corretta.

Sembra, infatti, fondarsi sul rinvio che la legge n. 90/2004 opera all'art. 30 del d.p.r. n. 361/1957. Tale ultimo articolo dispone che le operazioni preliminari vanno effettuate "nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni". Di qui l'affrettata conclusione, appunto, che i presidenti dovrebbero recarsi ai seggi già del venerdì (ossia il giorno antecedente alle elezioni).

Sennonché, il rinvio operato dall'art. 6 della legge n. 90/2004 all'art. 30 del d.p.r. n. 361/1957, va inteso soltanto quale richiamo al contenuto degli adempimenti da effettuare in sede di operazioni preliminari e non anche alla tempistica ivi indicata.

Tant'è che l'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 90/2004 indica espressamente che le operazioni preliminari devono concludersi entro le ore 7,30 di sabato 12 giugno.

Peraltro la natura di tali operazioni preliminari - consistenti in mero controllo sulla completezza del materiale consegnato al presidente per l'espletamento dell'incarico (per esempio timbro della sezione, matite copiative, lista degli elettori della sezione, urne e cassette per la votazione, ecc) - è tale, comunque, da escludere la necessità che vengano effettuate addirittura il giorno primo, essendo espletabili anche pochi minuti prima dall'insediamento del seggio.

L'interpretazione qui esposta trova conforto nelle istruzioni fornite dal Ministero dell'Interno per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, in esecuzione della disciplina transitoria per lo svolgimento delle elezioni del 2004 di cui alla legge n. 90/2004 .

Nel paragrafo 25, capitolo VIII, delle istruzioni si legge, infatti, che le operazioni preliminari all'insediamento del seggio di cui all'art. 27 del d.p.r. n. 570/1960 (testo unico delle leggi per la composizione e le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali) vanno effettuate "nel giorno di sabato"

Nelle stesse istruzioni, al paragrafo 24, il Ministero ha inoltre precisato che per l'espletamento degli adempimenti cui è tenuto il presidente anche prima della costituzione dell'ufficio, è necessario che questi si presenti al sindaco nelle ore antimeridiane del giorno dell'insediamento del seggio.

In conclusione, quindi, si conferma che il riconoscimento dei permessi elettorali decorrerà dalla giornata di sabato.

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