Decreto "mille proroghe": conversione in legge
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2004, n. 48, la legge di conversione del D.L. 355/03 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", meglio noto come decreto "mille proroghe".
La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazone in G.U.
Dal punto di vista dei contenuti, la legge approvata dal Senato in seconda lettura ha subito delle sostanziali modifiche rispetto al testo originario del D.L.. Qui di seguito sono richiamate le norme adottate in materia di infrastrutturre, trasporti e politiche territoriali.
o Art. 3 - Decreti di occupazione d'urgenza. Confermato lo slittamento del termine previsto dall'art. 7, comma 1, del DL 25 ottobre 2002, n. 236, al 31 dicembre 2004; è stata introdotta una nuova disposizione relativa alla presentazione da parte del Commissario straordinario di Governo (L. 219/81), entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere.
o Art. 4 - Validità attestazioni SOA. Mantenuta la proroga al 30.04.04 del termine di validità triennale delle attestazioni rilasciate dalle Società di Organismi di Attestazione - SOA - (art. 15, comma 5, Regolamento del DPR 34/2000), la cui scadenza intervenga prima di tale data.
o Art. 5 - Codice della Strada. Tenuto fermo il termine a partire dal quale ricorre l'obbligo di tenere sul veicolo e di indossare giubbotto e/o bretelle retroriflettenti (1° aprile 2004), in caso di discesa dal veicolo in condizioni di scarsa visibillità, nonché quello l'apposizione di strisce retroriflettenti sui lati posteriore e laterali dei veicoli industriali (1° gennaio 2005).
o Art. 7 - Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia. Confermato il triennio 2004-2006, come periodo di riferimento, sia per l'erogazione dei contributi alle imprese ferroviarie che si impegnano a realizzare un numero minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose (Legge 166/02, art. 38, comma 5) sia per quelli riguardanti i treni km effettuati sul territorio nazionale, erogati nell'ambito di un accordo di programma, per il trasporto combinato e accompagnato.
o Art. 8 - Comitato centrale e comitati regionali e provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi: Mantenuto il termine relativo alla durata della carica per i componenti del Comitato centrale, Comitati regionali e di quelli provinciali dell'Albo degli Autotrasportatori professionali (fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della materia ma non oltre il 31 dicembre 2005).
o Art. 11 - Gestioni fuori bilancio. Ribadito il differimento del termine previsto (1° giugno 2004) dall'art. 14, comma 1, del DLgs 5 aprile 2002, n. 77, al 1° gennaio 2005.
o Art. 18 - Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud. Confermato lo slittamento del termine, indicato dal decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96 e successive modificazioni (art. 9 bis, comma 2) dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004.
o Art. 21 - Concessioni autostradali. L'articolo è stato completamente modificato in sede di conversione, per introdurre alcune modifiche ai meccanismi di adeguamento dei pedaggi autostradali, in presenza di investimenti aggiuntivi di grande rilevanza.
o Art. 22 - Gestione dei servizi di trasporto ferroviario. Invariato il termine del 31.12.2004, fino al quale i servizi ferroviari di interesse regionale e locale (esclusi quelli automobilistici integrativi), per i quali non sia stato raggiunto il rapporto di 0,35 tra costi e ricavi operativi, restano affidati alle aziende che attualmente li svolgono (unitamente alla gestione delle relative infrastrutture). Le risorse sono reperibili nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.
o Art. 23 bis - Proroga di termini in materia di beneficio tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Prorogate le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio per gli anni 2004-2005, secondo modalità definite dall'articolo in esame.
o Art. 23 ter - Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia. Fissato al 31.12.2004 il termine per il completamento delle opere fognarie per quei soggetti che presentano ai Comuni un piano di adeguamento degli scarichi entro il 30 aprile 2004.
o Art. 23 quater - Proroga di interventi infrastrutturali nei Comuni di Venezia e Chioggia. Prorogata la disposizione di cui all'articolo 80, comma 18, della legge 289/02, per interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico (legge n. 166/02, art. 13).
o Art. 23 undecies - Interventi a favore del trasporto aereo. Prevista l'erogazione di un contributo annuo, a decorrere dal 2004, di 10 miliioni di euro in favore dell'ENAC.
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