lunedì 06 gennaio 2025
 

Archiviazione ottica:nuove regole di conservazione dei documenti contabili

Area: Informazioni generali - 05 febbraio 2004


Sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 3 febbraio scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 che ha introdotto l' archiviazione ottica dei documenti contabili ai fini fiscali.

Di seguito, si elencano sinteticamente le principali novità introdotte dal decreto:
· l'operazione di archiviazione ottica si incentra su due elementi fondamentali, la "marca temporale" e la "firma elettronica", apposte al documento "statico e non modificabile";

· sono esclusi dalla nuova disciplina i documenti rilevanti ai fini doganali, ai fini delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell'Agenzia delle Dogane;

· non vi sono limitazioni alle tipologie di supporti informatici, a condizione che ne sia "garantita la leggibilità nel tempo", che "sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta";

· all'Agenzia delle Entrate devono essere comunicate l'impronta dell'archivio informatico, la sottoscrizione elettronica e la marca temporale. In caso di verifiche fiscali, i documenti devono essere resi leggibili e disponibili su supporto cartaceo o anche esibiti in via telematica;

· per quanto riguarda l'imposta di bollo, l'interessato deve presentare all'ufficio delle Entrate una comunicazione "preventiva" con l'indicazione del numero presuntivo di documenti da bollare nell'anno nonché dell'importo e degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Poi, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, deve presentare all'ufficio delle Entrate una comunicazione "a consuntivo" con la richiesta di rimborso o di compensazione.

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