Imposta di pubblicità - Esenzione per la pubblicità sui veicoli utilizzati per il trasporto in conto proprio
Sentenza della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano
La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano (sezione 6°, nell'udienza del 4 novembre 2003) ha pronunciato una sentenza (depositata l'1 dicembre 2003) che riconosce esplicitamente l'esenzione dall'imposta di pubblicità nell'ipotesi di veicoli utilizzati per il trasporto per conto proprio.
La sentenza, che accoglie un ricorso contro un avviso di accertamento per imposta pubblicità 2002 emesso dalla concessionaria I.C.A. nei confronti di un'impresa che utilizzava automezzi aziendali per il trasporto di beni propri, è la prima decisione che, a quanto ci risulta, sia stata presa sulla materia,a fronte di un contenzioso intrapreso da diverse imprese e caldeggiato da Confindustria e dalle Associazioni territoriali contro atteggiamenti ostruzionistici e palesemente illegittimi da parte di molti concessionari per la riscossione.
La sentenza rappresenta un ulteriore stimolo ad iniziare e/o proseguire azioni contenziose nei confronti dei concessionari attraverso:
- eventuale mancato pagamento di importi illegittimamente richiesti, attraverso bollettini inviati alle imprese in questi giorni per richiedere il pagamento dell'imposta annuale.
In questa ipotesi, contro il probabile avviso di accertamento occorrerà comunque ricorrere tempestivamente alla Commissione Tributaria, tenendo presente che la presentazione del ricorso di per se non fa sospendere l'obbligo di pagamento;
- istanza di rimborso degli importi versati entro 2 anni dal pagamento (da presentare al Comune e, si ritiene anche al concessionario) e successivo ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado (dopo 90 giorni dal probabile silenzio del Comune a seguito dell'istanza presentata).
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