lunedì 06 gennaio 2025
 

Comunicazione annuale Iva - Anno d'imposta 2003

Area: Informazioni generali - 29 gennaio 2004


La compilazione della comunicazione annuale dati IVA relativa all'anno d'imposta 2003 deve essere effettuata utilizzando lo stesso modello dell'anno scorso, e cioè quello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 novembre 2002 (pubblicato nel S.O. n. 225 alla G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002).

Il termine per la presentazione del modello, fissato per il 29 febbraio, è prorogato per quest'anno al 1° marzo, in quanto il giorno 29 febbraio cade di domenica.

Il predetto modello e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.


Oggetto della comunicazione
Devono essere comunicati i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto dell'anno solare precedente (2003).
Vanno riportati, ad esempio, i dati relativi agli acquisti e la relativa Iva, i dati relativi alle operazioni attive, comprese le operazioni non imponibili, e così via.
Non devono essere evidenziati, invece, le operazioni attinenti alla liquidazione del tributo, né i relativi versamenti. Tali dati troveranno indicazione esclusivamente nella dichiarazione IVA annuale.

Le novità
Le principali novità sono state evidenziate dalla Circolare n. 2/E del 26 gennaio 2004 dell'Agenzia delle Entrate.
La prima di esse riguarda la compilazione del campo "Codice attività". E' necessario infatti indicare il codice dell'attività relativo all'attività svolta in via prevalente dal contribuente, tenendo però conto della nuova classificazione delle attività economiche denominata ATECOFIN 2004, entrata in vigore nel 2004.

I nuovi codici devono essere utilizzati in tutti gli atti posti in essere nel 2004, anche se riferibili al 2003.


La nuova disciplina del commercio dei rottami
Una delle novità approvate nel corso del 2003 riguarda l'assoggettamento ad Iva delle cessioni di rottami o altri materiali di recupero (art. 35 DL 269/2003 convertito nella L. 326/2003) in luogo del previgente regime di non applicabilità dell'imposta.

Questi soggetti, dunque, sono ora obbligati alla presentazione della comunicazione dati IVA. Per il 2003 l'obbligo riguarda solo coloro che, nel corso del predetto periodo d'imposta, hanno posto in essere tali operazioni in regime di imponibilità.

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