Ingresso per lavoro di cittadini non comunitari per l'anno 2004. Circolare del Ministero del Lavoro
Sul sito Internet del Ministero del Lavoro www.welfare.gov.it è stata pubblicata la circolare n. 5 del 21 gennaio 2004, relativa alle modalità applicative delle 79.500 autorizzazioni all'ingresso per lavoro di personale non comunitario stabilite dai DPCM del 19 dicembre 2003.
In specifici allegati è riportata la ripartizione per regione e provincia autonoma di gran parte delle suddette quote. Le Direzioni regionali del lavoro, come di consueto, dovranno provvedere all'ulteriore ripartizione a livello di provincia.
La quota relativa ai lavoratori stagionali, pari a 50.000 unità, è stata ripartita per intero, quella relativa al lavoro subordinato non stagionale, di cui agli artt. 2 e 5 del relativo DPCM, è stata ripartita nella misura di 22.450 unità su un totale di 26.600 .
Quanto alle quote non ripartite, si segnala, la costituzione di una riserva, attribuita alla disponibilità diretta del Ministero, finalizzata ad assicurare il soddisfacimento delle domande di assunzione di personale da impiegare nell'esecuzione delle c.d. "Grandi Opere", cioè le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE con delibera n. 121 del 21.12.2001 ed inseriti nel D.P.E.F.- Documento di programmazione economica e finanziaria 2004-2007.
La riserva, pari a 1600 unità, è stata costituita attingendo alle quote riservate a cittadini tunisini, marocchini, egiziani, moldavi, e di "altre nazionalità".
Relativamente alle istanze di assunzione di personale da utilizzare in tale attività, viene disposto che l'ufficio provinciale, ricevuta la rispettiva domanda di autorizzazione al lavoro, provveda innanzitutto a verificare che la manodopera sia richiesta per essere adibita alla realizzazione delle c.d. "Grandi Opere" e, una volta accertata l'esistenza di tutti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro, chiederà alla D.G. Immigrazione, inoltrando la richiesta per il tramite dell'ufficio regionale, l'assegnazione della parte di quota nella misura necessaria per darvi corso.
La Direzione Generale effettuerà l'assegnazione, attribuendo priorità alle richieste degli uffici provinciali secondo l'ordine di arrivo delle istanze.
La circolare conferma che tutte le domande di avviamento al lavoro vanno presentate alle direzioni provinciali del lavoro e che la loro acquisizione da parte degli uffici è consentita a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei DPCM.
Viene altresì precisato che "le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione".
Pur in assenza di specifico richiamo, si può ritenere che le direttive cui fare riferimento restino quelle emanate dal Ministero con la circolare n. 55 del 28 luglio 2000.
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