Assicurazione infortuni - Infortunio "in itinere" - Pertinenze del luogo di lavoro e dell'abitazione - Precisazioni Inail
Segnaliamo che, con Istruzioni Operative del 12 gennaio 2004, l'Inail ha dato indicazioni in merito ad alcuni profili applicativi della disciplina dell'infortunio "in itinere" (ipotesi ora espressamente prevista dall'art. 2, terzo comma, del DPR 1124/1965, come modificato dall'art. 12 del Dlgs 38/2000), con particolare riferimento all'infortunio occorso nelle pertinenze ed aree comuni del luogo di lavoro e dell'abitazione, aspetti -precisano le istruzioni - non chiariti dalla disposizione normativa citata.
Con riferimento alla prima ipotesi, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale (Cass., n. 5937/2001), l'Istituto precisa che, rispetto al luogo di lavoro, l'infortunio occorso fuori dalle pertinenze dello stesso va inquadrato -ricorrendone le condizioni- come "infortunio in itinere", mentre quello occorso all'interno delle pertinenze va qualificato come "infortunio in attualità di lavoro".
In relazione alla seconda eventualità, prendendo spunto da una recente pronunzia della Corte di Cassazione (Cass., n. 9211/2003) e da alcuni interventi giurisprudenziali precedenti (Cass., n. 12148/1993 e n. 3169/1999), nelle istruzioni operative si distinguono due ipotesi:
1. viene escluso dalla tutela l'infortunio avvenuto entro l'ambito domestico, inteso come comprensivo delle pertinenze dell'abitazione e delle parti condominiali (pianerottoli, scale, cortili, viali, strade interne o, comunque, riservate all'uso esclusivo di privati proprietari, ecc.);
2. si fa rientrare nella tutela -ricorrendone tutte le condizioni- l'infortunio occorso in quelle strade che, pur di proprietà privata, sono destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata e sono, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli.
Quanto sopra assume rilievo agli effetti dell'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro indennizzabili (in itinere e non), posto a carico delle imprese.
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