Addizionali comunali - Pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze
L'art.11 della legge n.383 del 2001, in merito alle addizionali comunali all'IRPEF, ha stabilito che i Comuni devono pubblicare sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze le delibere di variazione dell'aliquota da applicare per l'anno successivo.
La disposizione poi precisa che "l'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico".
Al riguardo sono stati espressi dubbi e preoccupazioni circa la reale portata da dare ad una indicazione apparsa sul sito informatico; più precisamente, nella colonna aliquota - quando il Comune non ha dato comunicazione della conferma o della diminuzione dell'aliquota - è apparsa la locuzione "occorre pertanto chiedere informazioni direttamente agli uffici comunali".
Tale locuzione preoccupa notevolmente le imprese - sostituti d'imposta che non vogliono dover "inseguire" i singoli comuni per conoscere l'addizionale in vigore.
In proposito si fà presente che :
- il sostituto può attenersi solo alle indicazioni che emergono dal sito;
- eventuali discordanze fra aliquote indicate nel sito e aliquote effettivamente deliberate dal comune non sono imputabili al sostituto, che non ne risponde sia nei confronti del fisco che del dipendente;
- la dizione "incriminata" si deve interpretare come un mero consiglio bonario (non quindi un precetto) al sostituto di interpellare il comune nei casi in cui lo ritenga opportuno.
Per quanto riguarda, poi, il principio espresso nella circolare n. 7/E del 26.1.2001, quando si afferma che in assenza di delibera di variazione o di pubblicazione nel sito" i sostituti d'imposta devono applicare l'aliquota IRPEF vigente per l'anno precedente", questa affermazione è da ritenersi ancora valida, in quanto resa con l'ottica propria degli obblighi e delle responsabilità del sostituto.
Sotto il profilo della potestà dei comuni, questi ovviamente conservano il potere di fissazione delle aliquote nei limiti della legge ma in ogni caso l'efficacia della delibera (e quindi gli obblighi del sostituto d'imposta) decorrono dalla avvenuta pubblicazione sul sito informatico delle Finanze, come indicato nell'art. 11 della l. n. 383 del 2001.
« Torna alla Home