lunedì 06 gennaio 2025
 

Modifiche al Codice della strada: sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli

Area: Informazioni generali - 09 dicembre 2003


Il Decreto Legge "omnibus" n. 269, Legge di conversione n. 326 del 24 novembre 2003, concernente la manovra finanziaria per l'anno 2004, prevede, all'art. 38, una nuova disciplina del regime di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli, rispetto alle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e in particolare agli artt. 213 e 214, per gli aspetti non modificati dal Decreto Legge n. 151 del 27 giugno 2003 e dalla successiva Legge di conversione 214 del 1° agosto 2003.

Tenuto conto della complessità delle procedure individuate con le nuove norme - che, da un lato, semplificano gli adempimenti in precedenza attribuiti all'organo accertatore, ma dall'altro, comportano un appesantimento di oneri amministrativi in capo al soggetto individuato come "custode", nelle fattispecie di fermo e sequestro amministrativo del veicolo - Confindustria ha sottolineato, con interventi specifici al Ministero dell'Interno e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alcune criticità emergenti dal testo dell'art. 38, per una eventuale mitigazione del nuovo regime.

Dell'esito di tali interventi in futuro sarà data immediata comunicazione. Per una migliore comprensione del nuovo regime, sono di seguito sintetizzate le principali novità introdotte.

Il nuovo regime si applica a tutti i veicoli, compresi i ciclomotori, il cui conducente abbia commesso infrazioni a norme di comportamento che prevedano il fermo e/o il sequestro amministrativo del veicolo e dispongono una nuova attribuzione di responsabilità e di competenza per le spese di rimozione e custodia del veicolo, nonché diverse modalità di trattamento, rispetto al passato, per le cose eventualmente trasportate con il veicolo stesso.

Le nuove disposizioni, all'art. 213, prevedono la nomina di un "custode" del veicolo sottoposto a procedura di fermo e/o sequestro amministrativo, rappresentato dal proprietario del veicolo o dal conducente o da altro soggetto obbligato in solido.

Si applicano inoltre, nel caso di vetture aziendali, le disposizioni del comma 3, dell'art. 196 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 " Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

Al custode competono una serie di obblighi:
* trasporto, deposito e custodia del veicolo, a proprie spese, in luogo di cui abbia la disponibilità; il veicolo non può comunque essere sottoposto a pubblico passaggio fino alla scadenza del termine per la proposizione di ricorsi giurisdizionali o fino all'esaurimento di questi ultimi;
* trasferimento del veicolo a proprie spese, nei trenta giorni successivi, nel luogo indicato dal Prefetto, ove il provvedimento di confisca sia divenuto definitivo;
* pagamento delle spese di trasferimento, nel caso in cui, per decorrenza di termini, il trasferimento abbia luogo a cura dell'organo accertatore.

In caso di rifiuto all'assunzione della qualifica di "custode", è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.549,37 a Euro 6.197, 48, nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Decorsi dieci giorni dalla mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dei soggetti a ciò tenuti per il principio di responsabilità solidale, si determinerà l'immediato trasferimento di proprietà dello stesso veicolo ad un diverso soggetto, che assume la qualifica di "custode-acquirente", individuato secondo le procedure dell'art. 214 bis, fra quelli che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del demanio.

Per le altre cose oggetto del sequestro, in luogo della vendita è disposta la distruzione.

Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione ai sensi dell'art. 203 della Legge 151/03 sopra citata.

Quanto al nuovo art. 214 del Codice della strada, che ha formato oggetto di modifiche e integrazioni con l'art. 38 del Decreto Legge "Omnibus" ed all'articolo 214 bis, introdotto ex novo, in essi sono indicate procedure e modalità per l'esecuzione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo nonché nuovi obblighi che fanno capo al proprietario nominato custode o, in sua assenza, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido.

Tali obblighi riguardano: la collocazione del veicolo in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità, a proprie spese e comunque in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio; l'apposizione del sigillo; la consegna del documento di circolazione, che sarà trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione dell'eventuale sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi nel caso di rifiuto a trasportare o "custodire" a proprie spese il veicolo.

Per quanto riguarda la successiva alienazione del veicolo, nei casi di sequestro amministrativo, fermo o confisca, l'individuazione del custode-acquirente avviene secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo.

I soggetti sono individuati a seguito di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali, ai fini della stipula di una convenzione con il Ministero dell'Interno e con la Agenzia del Demanio in cui essi si obbligano ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nel caso di trasferimento di proprietà, come previsto dal nuovo comma 2 quater dell'art. 213 e dal comma del nuovo art. 214, riferibili all'alienazione conseguente a confisca.

I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini di rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito, sulla base di elenchi predisposti dal Prefetto.

La somma ricavata dall'alienazione è depositata, fino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato.

Le disposizioni di cui agli artt. 213 e 214 del Codice della Strada, come rinnovate dall'art. 38 del D.L. omnibus, abrogano, dall'entrata in vigore dello stesso decreto legge, le precedenti disposizioni in materia (art. 49, comma 1, lettera a), b) e c) e comma 2, art. 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, artt. 395, 397 comma 5 e 398 comma 3, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

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