Condono per il diritto annuale delle Camere di Commercio
Il prossimo 30 novembre scadrà il termine per aderire al condono del diritto camerale annuale.
Sul sito dell'Unioncamere è stata pubblicata una guida al condono che prevede che per ciascun anno di riferimento si possano definire in via agevolata gli importi dovuti per :
· la sede legale dell'impresa
· le unità locali dell'impresa
· gli importi dovuti per eventuali maggiorazioni stabilite dalle singole camere di commercio (co.6, art. 18 L.580/93)
Possono avvalersi della possibilità di condono:
· I SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO, secondo le norme in vigore all'epoca, per ciascuna annualità condonabile
· GLI EREDI DEGLI OBBLIGATI, in solido e disgiuntamente
· I CONTRIBUENTI NON IN REGOLA per annualità precedenti e/o successive a quelle previste dal decreto
· I CONTRIBUENTI CON IN CORSO PROCEDURE DI ACCERTAMENTO o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale.
SONO INVECE ESCLUSI DAL CONDONO I CONTRIBUENTI CHE HANNO VERSATO IN RITARDO E PER INTERO IL DIRITTO DOVUTO.
Questi soggetti saranno poi sanzionati solo per il ritardato pagamento (art. 5-quater, comma 2, L. 21 febbraio 2003, n. 27).
È possibile condonare le violazioni per mancato pagamento del diritto annuale dovuto a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 2002. Il decreto prevede la possibilità di adesione per due distinti periodi: il comma 1, dell'articolo 2, fa riferimento ai diritti annuali dovuti per il periodo 1997-2000, mentre il comma 2 dello stesso articolo si riferisce ai diritti dovuti e non versati per gli anni 2001 e 2002.
Ciascuna camera di commercio, con la deliberazione di adesione al condono, dovrà anche stabilire le modalità pratico operative del condono, scegliendo, fra quelle previste, il periodo e/o i periodi condonabili e stabilendo anche se la definizione agevolata prevede l'applicazione di sanzioni o meno.
Le camere di commercio dovranno anche stabilire il termine di sospensione delle procedure di accertamento e dei procedimenti giurisdizionali.
Tale termine dovrà essere posteriore al 30 novembre 2003 e dovrà essere tale da consentire i controlli e le verifiche sui versamenti effettuati dai contribuenti che avranno scelto di aderire al condono.
Le Camere di Commercio che hanno aderito al condono sono: TERAMO, L’ Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta (parzialmente), Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Frosinone, Grosseto, Isernia, Lecce, Matera, Napoli, Nuoro, Oristano, Pesaro e Urbino, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.
Per informazioni, rivolgersi alle Segreterie delle Camere di Commercio.
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