Calamità naturali - Avversità atmosferiche nel territorio della Regione Abruzzo nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 - Ordinanza su primi interventi
A seguito del DPCM 31 gennaio 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 1° febbraio 2004, nel territorio, tra l'altro, della Regione Abruzzo per gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, è stata emanata l' Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3281 del 18 aprile 2003, che affida al Commissario delegato (Presidente della Regione Abruzzo) l'incarico di realizzare primi interventi urgenti per il soccorso alle popolazioni, per il ripristino delle infrastrutture e loro messa in sicurezza nonché per favorire la ripresa delle attività produttive, attraverso, tra l'altro, la concessione di contributi per il ristoro dei danni subiti, la sospensione di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché indennità di Cassa integrazione. Il Commissario delegato, può avvalersi - per la realizzazione delle suddette iniziative - di soggetti attuatori e dei Sindaci dei Comuni danneggiati.
Il Commissario delegato dovrà altresì individuare, entro 30 giorni dalla data della presente Ordinanza, i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e procedere, nei successivi 15 giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati.
Per quanto riguarda gli aspetti di principale interesse industriale, si evidenzia quanto segue :
L'art. 5 dispone la concessione di contributi, da parte del Commissario delegato, in relazione alle diverse fattispecie di danni subiti, in particolare :
Per i titolari di ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, PRODUTTIVE, AGRICOLE, AGROINDUSTRIALI, AGRITURISTICHE, ZOOTECNICHE, ITTICHE ED ITTICO-PRODUTTIVE, ARTIGIANALI, PROFESSIONALI, DI SERVIZI, TURISTICHE ED ALBERGHIERE, nonche' a favore di SOCIETA' SPORTIVE, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DEL TERZO SETTORE, CHE ABBIANO SUBITO GRAVI DANNI, è prevista la concessione di un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di 30.000,00 € (con immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concedibile, fino ad un max di 15.000,00 € - cfr. comma 11).
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza al Commissario delegato (sulla base di procedure successivamente individuate), corredata di :
· autocertificazione attestante i danni subiti e del tempo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività di cui sopra;
· copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001 o di "autocertificazione" resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000.
Per le attività avviate nel corso del 2002, l'istanza va corredata di perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 241/97.
Fra le spese ammissibili alle agevolazioni vengono fatti rientrare anche i "lavori in economia" per importi non superiori ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di 10.000,00 €, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
I contributi di cui sopra sono considerati "anticipazioni" rispetto ad eventuali, future provvidenze a qualunque titolo previste e gli stessi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/86.
E' prevista inoltre la possibilità, per i titolari di attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali (i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte, ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità), di ricevere, sempre da parte del Commissario delegato e nell'ambito del contributo sopra citato, un importo fino ad un massimo di 1.000,00 € mensili per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.
Nel medesimo art. 5 (co. 7), sono inoltre disposte misure di sostegno (anticipazioni di finanziamenti a tasso agevolato) in favore, in particolare, delle Associazioni di produttori ortofrutticoli e delle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano subito danni tali da compromettere, se non ristorati, la loro lavorazione/trasformazione.
Le disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa sono contenute negli artt. 6 e 7 dell'Ordinanza.
All'art. 6 si prevede, in particolare, la corresponsione di un'indennità, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, nonché l'assegno per il nucleo familiare ove spettante, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni che saranno individuati ai sensi dell'art.1 e sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi in oggetto.
L'indennità spetta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e con decorrenza dalla data degli eventi e comunque non oltre il 30 giugno 2003 e va richiesta all'INPS, secondo le procedure di cui alla legge 164/75, dal datore di lavoro o, per impossibilità di quest'ultimo, dal lavoratore interessato.
L'indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori residenti nei medesimi comuni, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni agli immobili adibiti ad abitazione principale, abituale e continuativa, o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia.
L'art. 7 stabilisce, nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi, nei comuni da individuare ai sensi dell'art.1, la sospensione, fino al 31 dicembre 2003, dei pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione avviene senza aggravio di sanzioni o interessi, in un numero di rate pari ad otto volte i mesi di sospensione.
Inoltre, si prevede che le agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni incentivate, nei comuni che saranno individuati ai sensi dell'art.1, sono prorogate per ulteriori dodici mesi rispetto alla loro naturale data di scadenza.
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