domenica 29 dicembre 2024
 

Calamità naturali - Eventi sismici in Sicilia e Molise : decreto su sospensione versamenti tributari

Area: Informazioni generali - 20 novembre 2002


A seguito degli eventi sismici intervenuti, rispettivamente, il 29 e il 31 ottobre nelle province di Catania e di Campobasso, l'Amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 4, co. 1, del D.L. 245/2002, ha emanato due distinti Decreti, entrambi datati 14 novembre 2002, che introducono la sospensione dei termini di adempimenti e di versamenti tributari per il periodo :
· dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 (per la Sicilia/Catania)
· dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 (per il Molise/Campobasso).

Trattasi di adempimenti di termini di versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo della sospensione degli stessi; il decreto inoltre dispone che non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

Beneficiari della "sospensione", oltre alle persone fisiche (anche in qualità di sostituto d'imposta), sono le imprese (soggetti diversi dalle persone fisiche), anche in qualità di sostituti d'imposta, che :

1. alla data del 29 ottobre 2002 avevano sede legale o operativa nei seguenti Comuni (Sicilia/Catania) :
Comuni interessati dall'eruzione dell'Etna :
a) Belpasso
b) Castiglione di Sicilia
c) Linguaglossa
d) Nicolosi
e) Ragalna
Comuni interessati da ordinanze di sgombero a seguito dello sciame sismico e delle scosse telluriche :
a) Acireale
b) Milo
c) Piedimonte Etneo
d) Santa Venerina
e) Zafferana Etnea.

2. alla data del 31 ottobre 2002 avevano sede legale o operativa nei seguenti Comuni
(Molise/Campobasso) :
Comuni interessati al sisma
a) Castellino del Biferno
b) Colletorto
c) Larino
d) San Giuliano di Puglia
e) Santa Croce di Magliano.

I sostituti d'imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti (persone fisiche), non operano le ritenute alla fonte.

La sospensione è applicabile alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi del DPR 600/73 (artt. 23, 24, 25, 25-bis, 28 co.2° e 29).
Le ritenute già operate debbono comunque essere versate.

Terminato il periodo di sospensione dei versamenti tributari, questi ultimi vanno effettuati il giorno successivo alla scadenza del termine per la sospensione.

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