Circolazione: calendario dei divieti per l'anno 2002. ("Nuovo testo" D.M. Min. Infrastrutture e Trasporti del 28 marzo 2002).
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130, del 5 giugno 2002, è stato pubblicato il decreto con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha apportato ULTERIORI MODIFICHE richieste da Confindustria e dalle Associazioni dell'autotrasporto, AL CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE STABILITO PER IL CORRENTE ANNO 2002.
Il calendario dei divieti per l'anno 2002, stabilito con il decreto del 5 dicembre 2001 , è stato infatti modificato una prima volta con il D.M. 18 gennaio 2002 e, successivamente, con il decreto in oggetto.
Tra le modifiche più rilevanti, si evidenziano:
- Articolo 2: è stato inserito un nuovo comma, il 5, nel quale si prevede che i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, che si avvalgono del traghettamento da e per la Calabria, muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, possono usufruire di una franchigia di 2 ore sia all'inizio sia al termine del divieto. Ciò per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei numerosi cantieri per i lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
- Articolo 3, comma 1, lettere q) e r): rispetto al precedente decreto, in questa parte del decreto sono state apportate le modifiche più importanti. In tale articolo, infatti, vengono elencati i veicoli ai quali non si applicano i divieti di circolazione, anche se circolano scarichi.
- Tra questi, nella lettera q) sono inclusi i veicoli impiegati per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP. Rispetto alla precedente versione, è stato eliminato ogni riferimento alla massa complessiva del veicolo.
- Con la lettera r) sono stati inclusi nella deroga generale ai divieti di circolazione i veicoli impiegati per il trasporto di prodotti deperibili (frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati dal latte freschi e sementi vive), a condizione che essi siano muniti di cartelli indicatori di colore verde (di dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 m. di altezza) con impressa la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m. fissati su ciascuna delle fiancate e sul retro del veicolo stesso.
- I veicoli sopra menzionati possono pertanto liberamente circolare sia carichi sia scarichi senza la preventiva autorizzazione del Prefetto competente, che continua tuttavia ad essere necessaria per tutti i prodotti deperibili diversi da quelli sopra elencati.
- Articolo 12: dall'articolo, che riguarda la possibilità riconosciuta ai Prefetti di estendere le autorizzazioni alla circolazione ai veicoli scarichi, è stato eliminato ogni riferimento ai veicoli a temperatura controllata poiché questi sono già inclusi dell'articolo sopra indicato.
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