giovedì 26 dicembre 2024
 

Ordinanza Regione Abruzzo n. 42/2020

Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti
Area: Informazioni generali - 30 aprile 2020

 

 

Con l’Ordinanza n° 42 del 20 aprile firmata dal Presidente della Regione Abruzzo, è scattato l’obbligo di sanificazione degli impianti di areazione di edifici pubblici e privati aperti al pubblico, dei luoghi di lavoro e di tutti quelli dove è previsto l’accesso di persone dall’esterno. 

 

In vista della riapertura delle attività e del termine del lockdown, bisognerà quindi provvedere, alla sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione.

 

L’ordinanza prescrive che le operazioni di sanificazione vengano effettuate non una tantum ma «con cadenza mensile».

La Regione prescrive che ad intervenire siano esclusivamente manutentori qualificati, dotati di DPI al momento dei lavori per evitare la contaminazione dei filtri, griglie e bocchette.

Le ditte incaricate ai lavori dovranno rilasciare un documento di sanificazione con l’indicazione dettagliata del «lavoro svolto, l’effettuata eventuale chiusura del ricircolo, le operazioni di sanificazione e le metodologie utilizzate».

 

L’Ordinanza della Regione detta anche tempi contingentatiper gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative non sono sospese, infatti, ci sono 15 giorni per ‘mettersi in regola’,  mentre per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative, allo stato, sono sospese bisognerà sanificare «prima della riapertura».

Le aziende potranno recuperare il 50% delle spese di sanificazione dei climatizzatori e dei locali. Il Decreto Cura Italia (18/2020), infatti, all’articolo 64 riconosce alle aziende, proprio per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, e contenere il contagio del virus COVID-19, per il periodo d'imposta 2020, “un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.”

 

 

 

 

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