venerdì 27 dicembre 2024
 

DPCM 9 marzo 2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19: tutta l’Italia è “zona protetta”
Area: Informazioni generali - 10 marzo 2020

È  stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm con ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 che estende a tutto il territorio nazionale le misure del Dpcm 8 marzo 2020, con efficacia fino al 3 aprile.

 

Il provvedimento vieta ogni forma di assembramento pubblico e prevede:

·       di evitare ogni spostamento delle persone fisiche se non per comprovate ragioni di lavoro, necessità e motivi di salute. Le nuove limitazioni non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Sono consentiti gli spostamenti verso e di ritorno dal posto di lavoro (essenziali per la continuità produttiva delle imprese), sempre che non ricorrano i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus;

·       la raccomandazione per i datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e di ferie;

·       l'applicazione della modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche senza specifici accordi aziendali, con l'invito a preferire questo tipo di modalità dove possibile per ridurre ulteriormente gli spostamenti;

·       sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni modalità di collegamento da remoto;

·       la sospensione di tutte le manifestazioni sportive, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche;

·       la chiusura di scuole ed università;

·       sono consentite le attività di ristorazione e bar solo dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo di garantire la possibilità della distanza di almeno un metro;

·       sono consentite le attività commerciali a condizione di evitare assembramenti di persone e di rispettare la distanza di un metro;

·       sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza);

·       sono sospesi congressi, riunioni, meeting, eventi sociali, manifestazioni, eventi e spettacoli cinematografici e teatrali, di musei e luoghi di cultura;

·       divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati positivi al virus o sottoposti alla misura della quarantena. I trasgressori saranno puniti con sanzioni pecuniarie e fino a 3 mesi di reclusione.