venerdì 27 dicembre 2024
 

Emergenza Coronavirus

DPCM 08 marzo 2020
Area: Informazioni generali - 09 marzo 2020

 

Alle Aziende Associate
Loro Sedi

 

È in vigore da ieri il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  che, come noto,  allarga il perimetro delle aree soggette a misure di contenimento del diffondersi del Coronavirus.

Il DPCM, non intende determinare il blocco delle attività lavorative, produttive e della circolazione delle merci da, verso e all’interno delle aree territoriali interessate, infatti le nuove limitazioni non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro.

Anche alla luce di un confronto con il testo dei precedenti DPCM,  ciò comporta che sono consentiti gli spostamenti verso e di ritorno dal posto di lavoro (essenziali per la continuità produttiva delle imprese), sempre che non ricorrano i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

Si evidenzia, inoltre, che tali spostamenti - per comprovati motivi di lavoro - sono consentiti anche da e verso l’esterno delle aree territoriali interessate, nel rispetto, in questo caso, di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali. In questo senso, è utile evidenziare come gli indirizzi sopra richiamati trovino applicazione anche per i lavoratori transfrontalieri.

In attesa delle indicazioni che i Prefetti forniranno (sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell’Interno), gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con opportuni mezzi, compreso il cedolino paga, il tesserino di identificazione aziendale, ovvero una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio. Tali documenti dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica sicurezza chiamate ad assicurare il monitoraggio delle misure di contenimento, cui si raccomanda di prestare la massima collaborazione.

Peraltro, si ricorda che la ratio del provvedimento (come già dei precedenti) è di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone.  In quest’ottica, rimane ferma la possibilità di ricorrere alle modalità di lavoro agile (richiamate nell’art. 2, lett. r), del DPCM per tutto il territorio nazionale), cui si aggiunge la raccomandazione ai datori di lavoro di favorire, in questa fase, la fruizione dei periodi di congedo ordinario o di ferie dei propri dipendenti.


I datori di lavoro sono, altresì,  chiamati a promuovere le opportune misure di prevenzione, a partire da quelle igienico-sanitarie contenute nell’Allegato al DPCM.  Ciò sempre in attesa che vengano definite - per tutto il territorio nazionale - procedure omogenee per la continuità produttiva, logistica e distributiva, funzionali anche a individuare le misure di carattere precauzionale cui i soggetti che svolgono attività economiche organizzate possono subordinare l’accesso ai propri locali.

Le nuove limitazioni non determinano il blocco delle merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all’interno degli stessi. Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

Sempre nell’attesa che vengano definite le richiamate procedure omogenee, si suggerisce, inoltre, di adottare misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori, quali, ad esempio:
a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;
b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
c) trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica.

 

DPCM 08 marzo 2020

 

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