Confindustria ha tenuto due incontri: il primo con il Ministro dello Sviluppo Economico, il secondo con il Ministro del Lavoro.
Incontro con il Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro ha annunciato, entro la fine della settimana, un Decreto-legge con le misure più urgenti e un ulteriore provvedimento per la prossima con interventi più strutturali.
Nel merito, le Organizzazioni presenti hanno evidenziato questioni e istanze largamente condivise, tra cui la necessità di:
1) evitare iniziative estemporanee da parte di regioni ed enti locali e assicurare un coordinamento centrale;
2) sostenere la liquidità delle imprese;
3) approntare misure di sostegno al reddito dei lavoratori (anche per ambiti non coperti da integrazione salariale) e indirizzi unitari per quelli interessati da misure di contenimento;
4) assicurare la circolazione delle merci in ambito nazionale;
5) definire strumenti di ristoro dei danni connessi all’emergenza per le imprese e i settori più colpiti;
6) prevedere un’applicazione ampia - e non limitata alle zone rosse - delle diverse misure di sostegno.
Anche all’esito dell’incontro, nonché delle segnalazioni ricevute dal Sistema, Confindustria ha predisposto un documento con le prime proposte per i provvedimenti che saranno assunti dal Governo nei prossimi giorni, rispetto al quale potete segnalare eventuali integrazioni.
Incontro con il Ministro del Lavoro
È stata anticipata l’adozione delle seguenti misure:
Smart working: In tema di lavoro agile (previsto quale modalità alternativa alla sospensione dell’attività, laddove possibile), con un apposito DPCM, l’art. 3 del DPCM 23/2/2020 viene sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Applicazione del lavoro agile) 1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica, fino al 15 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”.
La nuova disposizione chiarisce l’ambito applicativo della disposizione e mantiene ferma l’impostazione derogatoria che consente di fare ricorso al lavoro agile su iniziativa unilaterale dell’impresa.
Resta anche ferma la valorizzazione della modalità di adempimento degli obblighi di informativa, anche se abbiamo fatto presente al Ministro e all’Inail ’esigenza di chiarire i passaggi procedurali per l’adempimento di questo obbligo formale, ricevendone assicurazione.
Sospensione degli adempimenti: Con altro provvedimento verrà prevista la sospensione (fino al 31 marzo 2020) dei termini per i versamenti e gli adempimenti degli obblighi contributivi e assicurativi.
Cassa integrazione guadagni: Nel medesimo provvedimento dovrebbero essere introdotte: la previsione della CIG in deroga per tutti coloro che non possono far ricorso agli ammortizzatori a regime;
l'eventuale integrazione della dotazione finanziaria del Fondo di integrazione salariale (FIS); la regolazione del rapporto tra le sospensioni di CIGS in atto e le nuove situazioni di CIGO.
Indennità per gli autonomi: per i lavoratori autonomi dovrebbe essere prevista una indennità per tre mesi fino ad un massimo di 500 € mensili.
Per queste due ultime misure il Ministero del Lavoro stima un costo di circa 21 milioni di €.
All’incontro era presente anche il Ministro per l’innovazione tecnologica, Paola Pisano, che ha assicurato il supporto alle imprese per l’adozione di misure che agevolino il ricorso allo smart working.
Durante l'incontro sono state evidenziate alcune criticità e proposte, anche sulla base delle numerose sollecitazioni pervenute a Confindustria dal sistema associativo.
In particolare:
In tema di cassa integrazione:
· la necessità della previsione di un'unica causale per la CIG (sia ordinaria che in deroga) e la semplificazione della procedura (sul modello dell’automatismo del ricorso al lavoro agile);
· l’esigenza che tutti i periodi di CIG qualificati come legati ad un evento oggettivamente non evitabile non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese anche per quei settori che invece li devono sopportare (es. l’edilizia) con la conseguente neutralizzazione ai fini del computo nelle 52 settimane;
· l’esigenza che il trattamento di CIG possa essere riconosciuto a tutti i lavoratori, impossibilitati a raggiungere la sede di lavoro, a causa delle ordinanze che limitano la mobilità dei lavoratori;
· le criticità derivanti dalla molteplicità degli strumenti a disposizione (CIGO, Cig in deroga, fondi) e la conseguente opportunità di adottare un unico strumento per affrontare la situazione;
· le criticità derivanti dal fatto che le ordinanze contingibili e urgenti del Governo (centrale e locale) hanno qualificato, in talune circostanze, l’assenza dei lavoratori come “malattia” in modo automatico (v. ad es. Ordinanza del Sindaco di Piacenza).
In tema di adozione delle misure igieniche da parte delle imprese, è stata confermata l’esigenza di formalizzare il chiarimento che non si tratta di adempimenti collocati all’interno del D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza, trattandosi di iniziative precauzionali secondo le indicazioni dell’OMS;
In tema di aeroporti, sono state evidenziate le criticità inerenti le procedure e le tutele da adottare per il personale aeroportuale;
In tema di logistica e trasporto, sono state evidenziate le criticità inerenti sia le modalità (tempi e procedure) per l’accesso “in deroga” alle zone rosse e le difficoltà per il controllo individuale dei lavoratori;
In tema di adempimenti INPS e INAIL:
a. la sospensione di tutti i versamenti e gli adempimenti contributivi (già anticipata dal Ministro) ed assicurativi;
b. la sospensione degli adempimenti relativi ad autoliquidazione, domanda di benefici Inail per prevenzione (cd OT23 e ISI);
In tema di relazione con i lavoratori, sono state sollevate alcune questioni conseguenti alla necessità di contemperare il divieto previsto dall’art 5 dello Statuto dei lavoratori in capo al datore di lavoro di effettuare accertamenti sullo stato di salute del lavoratore e l’esigenza di accertare anche sul luogo di lavoro la presenza di eventuali situazioni a rischio contagio;
È stato richiesto il chiarimento di alcuni dubbi interpretativi relativi alle misure adottate (es. ampiezza e modalità della chiusura degli esercizi commerciali, smart working, comportamento dei lavoratori nell’ambito dei servizi collegati a quelli essenziali - es TLC, ecc.). È stato chiesto, in particolare, di chiarire che la comunicazione di avvio dello smart working nelle zone interessate dal DPCM possa essere effettuata entro 20 giorni dall’avvio della prestazione in modalità smart working;
Con riferimento alle esigenze dei settori (in linea con le richieste avanzate sul tavolo di confronto con il Ministero dell’Economia), al di là della previsione della CIG in deroga, è stata evidenziata la situazione di crisi dei settori più esposti (turismo, settore termale, attività culturali, trasporto, alberghi, ecc.) in vista di misure straordinarie.
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