Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il Decreto 28 luglio 2015 (G.U. n.209 del 09.09.2015) definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.
La domanda di contributo può essere presentata dai seguenti soggetti:
a) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela riconosciuti;
b) Organismi a carattere associativo delle Associazioni dei Consorzi di tutela riconosciuti;
c) Consorzi di tutela riconosciuti;
d) Associazioni temporanee tra Consorzi di tutela e/o organismi associativi operanti nel settore dell’agroalimentare.
I Soggetti esclusi dagli aiuti sono:
- le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento n. 702/2014, ad eccezione della misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. d);
- le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014, limitatamente agli aiuti di cui all'art. 1, e ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, punto c) del regolamento n. 651/2014;
- i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 702/2014.
Tipologie di spese ammissibili:
- Spese per organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, pubblicazioni e divulgazioni di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico (annunci su social media, radio e televisione etc.), per le quali la percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% dei costi ammissibili;
- Spese per attività di formazione professionale e acquisizione di competenze (corsi di formazione, seminari, coaching etc.), attività dimostrative ed azioni di informazione, scambi interaziendali di breve durata ivi comprese le visite di aziende agricole, per le quali la percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% dei costi ammissibili;
- Spese per studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti a denominazione di origine, per le quali la percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese ammesse;
- Spese per organizzazione e partecipazione a fiere, mostre etc., per le quali la percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese ammesse;
- Spese per attività di formazione la cui percentuale di contribuzione non supera il 50% dei costi ammissibili;
- Spese per attività di consulenza la cui percentuale di contribuzione non può superare il 50% dei costi ammissibili;
- Spese ammesse per studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti a denominazione di origine, per le quali la percentuale di contribuzione dell’aiuto non supera il 90% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale ed il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
Le istanze per la richiesta di contributi, in duplice copia, devono pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena l'esclusione, entro e non oltre, le ore 17.00 del 18 ottobre di ogni anno. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al primo giorno utile lavorativo. Le istanze, pena l'esclusione, devono essere compilate e presentate secondo i termini e le condizioni di cui all'allegato B) del decreto.
Ogni soggetto proponente presenta un’unica istanza.