sabato 28 dicembre 2024
 

Legge 212/92 - Finanziamento per progetti di collaborazione economica in Paesi dell'Europa Centro Orientale e Mediterraneo

Area: Informazioni generali - 04 aprile 2002
Sul sito del Ministero delle Attività Produttive: www.mincomes.it, è disponibile la documentazione relativa all'applicazione della Legge 212/92 per l'anno 2002.

La legge è uno strumento finanziario che prevede criteri e modalità di ammissione a contributi per progetti di collaborazione con i Paesi annualmente individuati dal Cipe, per favorire la loro transazione verso forme di economia di mercato e la loro integrazione con l'Europa.

I soggetti beneficiari dell'intervento possono essere individuati in:

- istituti ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo agli organismi di assistenza tecnica e di formazione professionale;
- associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;
- consorzi e società consortili, cooperative, società e imprese con particolare riguardo alle pmi.

I progetti, della durata massima di 24 mesi, riguardano i seguenti settori di intervento

- formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi,
- assistenza tecnica,
- formazione ed assistenza in materie giuridico professionali,
- studi di fattibilità e progettazioni nel campo di trasporti, telecomunicazioni, distribuzione, economia sociale, energia, turismo, risanamento ambientale, igienico e sanitario, riconversione industriale ed agricola, restauro artistico ed urbano,
- collaborazione economica finalizzata al trasferimento di tecnologia
- studi di fattibilità per la costituzione di joint venture, o per la ristrutturazione di imprese miste, partecipate da soggetti italiani.

Tali progetti dovranno essere sviluppati da un soggetto italiano (impresa, consorzio, associazione) con un partner locale.

I paesi di possibile destinazione dei progetti sono:

Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Rep. Fed. Iugoslavia, Romania, Slovacchia, Slovenia,Tagikistan,Tunisia, Ucraina, Ungheria ed Uzbekistan.

Il finanziamento potrà coprire fino al 50% dei costi, per un massimo di 413.165,52 euro. Altri contributi possono pervenire dagli organismi partecipanti all'iniziativa (italiani o esteri) privati o pubblici (questi ultimi fino alla concorrenza dell'80% del costo dell'iniziativa).

Al fine di ottenere i benefici sopra previsti i soggetti interessati, sulla base del Regolamento (Decreto Ministeriale 20 marzo 2001) devono presentare domanda entro il 30 aprile di ogni anno presso il Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per la Promozione degli Scambi e l'Internazionalizzazione delle Imprese, Viale America 341. -

La circolare, contenente, oltre ai moduli di domanda, le indicazioni sulle procedure da seguire e sui i requisiti necessari per partecipare, è disponibile tramite il sito Internet del Ministero : www.mincomes.it, alle voci:

Comunicati operativi, circolari, decreti 2002
Finanziamenti al Commercio con l'estero - Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (lettera D Scheda di sintesi legge 212)

Presso il Ministero è stato altresì attivato un servizio d’assistenza cui è possibile rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni: Tel. 06/59932468 -– 06/59932584 (Segreteria Tecnica)


I principali riferimenti giuridici sono i seguenti:

- Legge 212 del 26 febbraio 1992 - Finanziamenti per collaborazione economica (G.U. n.55 del 6 marzo 1992)
- Decreto Legislativo n.143 del 31 marzo 1998 (art 22) (G.U. n.109 del 15 maggio 1998)
- Decreto 19 aprile 2001, n.171 (G.U. n.110 del 14 maggio 2001) concernente il Regolamento di attuazione
- Circolare 28 marzo 2002 n. 603072 (in corso di pubblicazione su G.U.) contenente la modulistica prevista dal Regolamento.

Le delibere sui progetti ammessi a finanziamento dovrebbero essere emanate non oltre il 31 dicembre 2002.

« Torna alla Home