Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (start-up).
L'art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure una "società europea", le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.
La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti:
La start-up, inoltre, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
1.sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
2.impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
3.essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
Le start-up innovative possono godere dei benefici previsti dal Decreto Sviluppo bis a condizione che si iscrivano nella sezione speciale del registro delle imprese.
Possono essere start-up innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni, quest’ultime purchè si iscrivano nell’apposita sezione del registro delle imprese entro 60 gg dalla entrata in vigore della legge n. 221 del 2012, cioè entro il 16 febbraio 2013. Tuttavia, il MISE ha chiarito che questo termine è considerato perentorio ai fini del possesso dei requisiti qualificativi della Startup e non per il deposito della dichiarazione del legale rappresentante in Registro Imprese (Nota 2660 dell'11.02.2013).
Per le società già iscritte al Registro delle Imprese la domanda di iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL, utilizzando il modello informatico “S5” (indicando le informazioni richieste per le startup nel quadro dell’attività prevalente dell’impresa e allegando l’autocertificazione prevista dalla legge).
Le società di nuova costituzione dovranno provvedere all’iscrizione sia nella sezione ordinaria sia in quella speciale, tramite il modello “S1” e “S” per quanto riguarda gli aspetti tradizionali (sede, oggetto, soci) e il modello “S5” per le informazioni richieste per le start-up (a cui è necessario allegare il modello autocertificazione).
Le start-up innovative godono della totale esenzione :
· dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo
· dal pagamento del diritto annuale
Tale esenzione opera dal momento dell’iscrizione della sezione speciale e dura non oltre il quarto anno di iscrizione.
La legge n. 221/2012 prevede anche l’ulteriore ipotesi delle “società – incubatore certificato” di start-up innovative. Per quest’ultime i commi 6 e 7 prevedono che la disciplina sia integrata da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per queste particolari imprese societarie è necessario attendere l’emanazione del decreto ministeriale prima di poter procedere alla loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Per maggiori informazioni: http://startup.registroimprese.it/