lunedì 06 gennaio 2025
 

PEC Imprese Individuali

Posticipo al 30 giugno 2013 deposito presso CCIAA
Area: Informazioni generali - 18 febbraio 2013



La legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (commi 1 e 2 dell'art.5), ha stabilito che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2013, e non più entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal decreto legge.

 


L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni: trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

 

 

Fonte : http://www.te.camcom.it/show.jsp?page=47446  

 

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