lunedì 06 gennaio 2025
 

Mediazione in materia Tributaria

Obbligatorietà dal 1^ aprile 2012
Area: Informazioni generali - 01 aprile 2012

Dal 1^ aprile 2012 diventa obbligatoria la mediazione in materia tributaria per le controversie di valore non superiore ai 20000 euro.

La mediazione tributaria intende perseguire l’obiettivo primario di deflazionare il contenzioso fiscale lasciando che siano gli Uffici interni alle Direzioni  Provinciali per l’Agenzia delle Entrate e il contribuente a trovare una soluzione in tempi brevi.

La mediazione diventa condizione di procedibilità prima di ricorrere alla Commissione tributaria. L’obiettivo è quello di evitare il rinvio ai giudici tributari.   In caso di raggiungimento di una soluzione positiva le sanzioni saranno ridotte al 40%.

Il reclamo ha per oggetto gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, ad eccezione di quelli riguardanti il recupero degli aiuti di Stato e va presentato alla stessa Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto controverso.


Nel caso l’Agenzia delle entrate non intenda accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, la stessa dovrà indicare una soluzione.

 
Il nuovo istituto è alternativo alla conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992.

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