lunedì 06 gennaio 2025
 

Deroga limiti al denaro contante

Chiarimenti Agenzia delle Entrate
Area: Informazioni generali - 14 marzo 2012


L'Agenzia delle Entrate  ha diramato  un Comunicato Stampa che fornisce alcuni chiarimenti circa l’applicazione della deroga ai limiti sulla circolazione del contante, contenuta nel Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 (in vigore dal 2 marzo scorso).

In particolare, la suddetta deroga consente il trasferimento in contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro in caso di operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo tra persone fisiche con cittadinanza diversa da quella italiana, dei Paesi UE e dello Spazio economico europeo, e non residenti nel territorio nazionale, e imprese che operano nel settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo (articolo 3, commi 1-4, DL n. 16/2012).

L’applicazione della deroga è soggetta a diverse condizioni, tra cui la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate da parte dei cedenti/prestatori circa l'intenzione di avvalersi della stessa.

Tuttavia, per effettuare tale comunicazione è necessario un provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che ne stabilisca modalità e termini e che deve essere emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge citato (entro il 2 aprile prossimo).

In proposito, l’Agenzia chiarisce che ci si può avvalere della deroga anche fino a emanazione del provvedimento in questione alle seguenti condizioni:

a) rispetto degli altri adempimenti a cui è condizionata la deroga, ossia:

    - acquisizione da parte del cedente/prestatore all’atto dell’operazione di fotocopia del passaporto del cessionario/committente e di autocertificazione di quest’ultimo, che attesti che non è cittadino italiano, né dei Paesi UE o dello Spazio economico europeo, e che non risiede nel territorio dello Stato;

    - versamento del contante derivante dall'operazione (se pari o superiore a 1.000 euro), nel primo giorno di apertura delle banche dopo l'operazione, sul conto corrente intestato al cedente/prestatore e contestuale presentazione alla banca della fotocopia di cui sopra e del documento di certificazione del corrispettivo emesso (fattura, ricevuta o scontrino fiscale);

b)  invio della suddetta comunicazione entro 15 giorni dalla pubblicazione del modello approvato con il provvedimento da emanarsi. 

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