L'Agenzia delle Entrate ha diramato un Comunicato Stampa che fornisce alcuni chiarimenti circa l’applicazione della deroga ai limiti sulla circolazione del contante, contenuta nel Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 (in vigore dal 2 marzo scorso).
In particolare, la suddetta deroga consente il trasferimento in contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro in caso di operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo tra persone fisiche con cittadinanza diversa da quella italiana, dei Paesi UE e dello Spazio economico europeo, e non residenti nel territorio nazionale, e imprese che operano nel settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo (articolo 3, commi 1-4, DL n. 16/2012).
L’applicazione della deroga è soggetta a diverse condizioni, tra cui la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate da parte dei cedenti/prestatori circa l'intenzione di avvalersi della stessa.
Tuttavia, per effettuare tale comunicazione è necessario un provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che ne stabilisca modalità e termini e che deve essere emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge citato (entro il 2 aprile prossimo).
In proposito, l’Agenzia chiarisce che ci si può avvalere della deroga anche fino a emanazione del provvedimento in questione alle seguenti condizioni:
a) rispetto degli altri adempimenti a cui è condizionata la deroga, ossia:
- acquisizione da parte del cedente/prestatore all’atto dell’operazione di fotocopia del passaporto del cessionario/committente e di autocertificazione di quest’ultimo, che attesti che non è cittadino italiano, né dei Paesi UE o dello Spazio economico europeo, e che non risiede nel territorio dello Stato;
- versamento del contante derivante dall'operazione (se pari o superiore a 1.000 euro), nel primo giorno di apertura delle banche dopo l'operazione, sul conto corrente intestato al cedente/prestatore e contestuale presentazione alla banca della fotocopia di cui sopra e del documento di certificazione del corrispettivo emesso (fattura, ricevuta o scontrino fiscale);
b) invio della suddetta comunicazione entro 15 giorni dalla pubblicazione del modello approvato con il provvedimento da emanarsi.