Il 31 gennaio 2011 è diventato operativo il Registro pubblico delle opposizioni alle telefonate commerciali, disciplinato dal Regolamento emanato con DPR n. 178/2010 e gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni - http//www.fub.it .
A decorrere da tale data, pertanto, gli intestatari di numeri telefonici riportati negli elenchi a disposizione del pubblico (compresi i titolari di numeri relativi ad utenze mobili, laddove inseriti negli elenchi) che non desiderano ricevere telefonate per finalità commerciali/promozionali, possono iscrivere nel Registro le proprie numerazioni e così escluderle dalla disponibilità delle imprese che svolgono attività cd. di telemarketing.
Di conseguenza, prima di procedere alle telefonate con ausilio di un operatore, le imprese sono tenute a verificare, secondo i tempi e le modalità previste nel Regolamento, se i numeri che intendono contattare siano stati iscritti nel Registro, nonché a seguire le ulteriori prescrizioni dettate dal Garante privacy.
Si precisa che la nuova disciplina si applica esclusivamente al trattamento di dati personali/numeri telefonici contenuti in elenchi di abbonati di cui all'art. 129 del Codice privacy, sia alfabetici che categorici, effettuato mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, del compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Rimangono invece ferme le disposizioni generali e speciali del Codice (es. artt. 13, 23 e ss., 130), che richiedono il consenso espresso e informato dell'interessato, in relazione:
Al fine di fornire agli operatori del settore indicazioni su come utilizzare correttamente i numeri di telefono per finalità di marketing, è intervenuto anche il Garante privacy. In particolare, con il Provvedimento del 19 gennaio 2011 il Garante ha precisato i limiti e le modalità entro i quali possono essere utilizzati, per finalità commerciali, i numeri telefonici contenuti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.
In primo luogo, con riferimento ai numeri di telefono presenti in elenchi telefonici “alfabetici” o “categorici", il Garante ha chiarito che, qualora tali numeri siano iscritti nel Registro, essi non possono essere utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per elenco telefonico alfabetico si intendono quelle banche dati realizzate in qualsiasi forma dagli operatori di comunicazione elettronica, aventi esclusivamente la funzione di favorire la ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali (cfr. Provvedimento del Garante Privacy del 15 luglio 2004).
Gli elenchi telefonici categorici, invece, sono organizzati per categorie merceologiche e hanno carattere commerciale e promozionale, in quanto contengono informazioni relative allo svolgimento delle attività economiche dei soggetti interessati, in particolare aziende, professionisti, esercizi commerciali ed enti (cfr. Provvedimento del Garante Privacy del 14 luglio 2005).
Il Provvedimento dell'Autorità prescrive inoltre agli operatori, in qualità di titolari del trattamento, le misure necessarie per rendere la loro attività conforme alle nuove disposizioni in materia di opt-out. L’obiettivo è garantire il rispetto della volontà degli interessati nei casi in cui essi, a prescindere dall’iscrizione o meno nel Registro, abbiano manifestato nei confronti di uno specifico operatore il proprio consenso o la propria opposizione all’utilizzo della loro numerazione per finalità commerciali.
In particolare, il Provvedimento chiarisce che i titolari di numerazioni contenute in elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, i quali, prima o dopo l’entrata in vigore del regime dell’opt-out, hanno manifestato nei confronti di un determinato titolare un consenso specifico a ricevere telefonate commerciali, possono essere contattati per tali scopi anche qualora si iscrivano nel Registro, ferma restando la possibilità di ritirare il consenso in qualsiasi momento. In tal caso, l’impresa deve conservare la documentazione per iscritto del consenso fornito a suo tempo dall’abbonato e tenerla a disposizione in caso di controlli dell’Autorità.
Al contrario, i soggetti che, in epoca precedente o successiva all’istituzione del Registro, hanno esercitato il diritto di opposizione nei confronti di un determinato operatore riguardo al trattamento dei propri dati telefonici per finalità commerciali, non possono essere contattati da tale operatore, anche qualora decidano di non iscrivere la propria numerazione nel Registro.
Per quanto riguarda, invece, le numerazioni contenute in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, gli operatori possono utilizzarle per finalità commerciali, in assenza del consenso del soggetto interessato, solo se tali telefonate risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato - e sempre che questi non si sia espressamente opposto - oppure se il telemarketing sia previsto dalla speciale normativa di riferimento.
Per quanto riguarda, infine, le numerazioni contenute in altre banche dati comunque formate (diverse, quindi, dagli elenchi telefonici a disposizione del pubblico ovvero da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque), restano ferme le regole generali previste dal Codice privacy, per cui tali dati potranno essere utilizzati per finalità commerciali solo se l’utente ha previamente ricevuto dall’impresa idonea informativa e manifestato il proprio consenso.