martedì 07 gennaio 2025
 

Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

Pubblicazione del Decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale
Area: Informazioni generali - 07 luglio 2010

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  n.146 del 25 giugno 2010,  del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 febbraio 2010 che ne disciplina - in attuazione della Delibera CIPE 110/2008 - criteri e modalità di funzionamento - è divenuto operativo il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle medie e grandi imprese in difficoltà  (Fondo) .

 Il Fondo concede aiuti di carattere straordinario (una tantum nell’arco di 10 anni) sotto forma di garanzia per:

  • il salvataggio dell'impresa, finalizzati a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione;
  • la ristrutturazione dell'impresa, basati su un piano industriale e finanziario e finalizzati a ripristinare la redditività d’impresa a lungo termine.


Possono accedere agli interventi del Fondo le imprese costituite nella forma di società di capitali ubicate sul territorio nazionale che, alla data di presentazione della domanda, rispettino le seguenti condizioni:

 

  • siano di media o grande dimensione, ovvero abbiano almeno 50 dipendenti e realizzino un fatturato o un totale di bilancio annuo superiore ai 10 milioni di euro.
  • si trovino in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02); in particolare, ai sensi di tali orientamenti è ritenuta in difficoltà un’impresa che non “sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico nel breve o nel medio periodo”.


 Non possono invece beneficiare degli interventi del Fondo le imprese che:

  • operano nei settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e nel settore agricolo;
  • hanno avviato l’attività da meno di 3 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
  • fanno parte di un gruppo o siano da esso rilevate, salvo che sia possibile dimostrare che le difficoltà riscontrate sono intrinseche all’impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

 
Le domande di accesso ai benefici del Fondo dovranno essere presentate - fino a esaurimento delle risorse disponibili (le comunicazioni relative all’esaurimento delle risorse o al rifinanziamento del Fondo saranno pubblicate sul sito internet del Ministero  www.sviluppoeconomico.gov.it ) all’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa spa (INVITALIA).

Le domande dovranno essere presentate nei formati allegati al suddetto DM 25 febbraio 2010 e disponibili anche sul sito di Invitalia, corredate dalla documentazione prevista.

In particolare, si segnala che andrà allegata alla domanda la comunicazione della banca prescelta con la quale la banca stessa attesti la propria disponibilità ad effettuare le operazioni finanziarie per le quali si chiede la copertura della garanzia statale del Fondo.

 Per i necessari approfondimenti e per scaricare la documentazione, consultare il sito di Invitalia.

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