Con circolare n. 59 del 21 aprile 2009 l'INPS ha fornito le necessarie istruzioni per la sospensione del versamento dei contributi nei Comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma.
SOGGETTI INTERESSATI ALLA SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
La sospensione, sino al 30 novembre 2009, del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa per coloro che erano regolarmente iscritti alle diverse gestioni e che operavano alla data del 5 aprile 2009 nei comuni di cui al DPCM del 16 aprile 2009.
Non è, quindi, sufficiente che nei luoghi interessati si trovi la sede legale senza dipendenti.
I soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che possono beneficiare della sospensione contributiva, sono:
- i datori di lavoro privati;
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).
E’ indispensabile presentare apposita istanza alla sede INPS competente, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, tesa a manifestare la volontà di usufruire del beneficio della sospensione. La sede apporrà il codice di autorizzazione stabilito per l’evento.
Il datore di lavoro, il committente o l’associante sono anche responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e quindi il soggetto che intende usufruire della sospensione contributiva sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta (cfr. circolare INPS n. 106/2008).
Laddove, invece, il datore trattiene dalla busta paga la quota a carico del lavoratore, deve versarla nei termini di legge, se non vuole incorrere nel reato specifico perseguibile penalmente.
La norma non sospende gli adempimenti connessi al versamento, ma stante la gravità della situazione gli interessati potranno inviare le denunce telematiche e gli e-mens non oltre il termine del 30 novembre 2009.
I contributi previdenziali ed assistenziali il cui pagamento viene sospeso, sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale: 6 aprile 2009 - 30 novembre 2009.
Quindi, per quanto riguarda i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del mod. DM10, la sospensione riguarderà i periodi di paga di competenza da 'marzo 2009 ' a 'ottobre 2009 '.