giovedì 09 gennaio 2025
 

Prova IVA delle cessioni intracomunitarie

Chiarimenti dell'Agenzia Entrate
Area: Informazioni generali - 17 dicembre 2008

Nella risoluzione n. 477  del 15 dicembre 2008, l'Agenzia delle Entrate -  su richiesta di Confindustria -  ha fornito importanti chiarimenti,  in merito alla prova da fornire, ai fini IVA, delle cessioni intracomunitarie,  nei casi in cui l'impresa cedente non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto controfirmato dal cliente per ricevuta.

Tale precisazione era stata  richiesta dopo che l'Agenzia, nella risoluzione dell'Agenzia n. 345 del 28 novembre 2007,  aveva indicato come idonea prova del trasporto intracomunitario dei beni solo il documento di trasporto.

Tale interpretazione restrittiva penalizzava, però, le imprese operanti in quei settori (es. ceramica),  in cui  il trasporto della merce è effettuato generalmente dal vettore su incarico diretto del cliente (c.d. cessioni franco fabbrica), con problemi per il cedente di recuperare il documento di trasporto controfirmato dal destinatario per ricevuta.

L'Agenzia precisa che l'indicazione del documento di trasporto quale prova idonea del trasporto intracomunitario, contenuta nella precedente risoluzione n. 435, è solo a titolo meramente esemplificativo e che  l'impresa cedente, ove non in possesso del documento di trasporto perchè non ha effettuato direttamente il trasporto, può dimostrare l'invio dei beni in altro Stato membro con altri mezzi di prova idonei.

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