Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia recante le disposizioni attuative della disciplina del credito di imposta per le nuove assunzioni.
I commi da 539 a 547 dell’art. 2 della Legge finanziaria per il 2008 prevedono infatti la concessione di un credito di imposta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per le nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2008, dai datori di lavoro nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, che risultano ammissibili alle deroghe di cui all’art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c) del Trattato CE.
Di seguito si evidenziano le disposizioni innovative rispetto alla normativa primaria.
Ai fini della determinazione dell’incremento della base occupazionale, viene specificato che detto incremento deve verificarsi non solo rispetto al numero dei lavoratori impiegati nelle aree svantaggiate, ma anche rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro e ciò, al fine di evitare che eventuali incrementi operati nelle aree svantaggiate siano controbilanciati da decrementi della base occupazionale complessiva della stessa impresa.
Con riguardo alle condizioni di ammissibilità ed in particolare all’obbligo di non aver ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2007 per motivi diversi dal collocamento a risposo, viene specificato che tali fattispecie ricorrono nei casi di raggiungimento dei limiti di età pensionabile, di dimissione volontarie o di licenziamento per giusta causa.
Particolare rilievo assumono le disposizioni concernenti le modalità di accesso e di fruizione del credito di imposta. Viene previsto che per fruire del bonus il datore di lavoro debba inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate una istanza telematica, il cui contenuto verrà definito con un decreto del direttore dell’Agenzia. Inoltre, i datori di lavoro le cui istanze sono state accolte devono inviare all’Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante l’effettività dell’incremento, pena la decadenza dalla fruizione del credito.
Per i soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati, il decreto riconosce la possibilità di ripresentare l’istanza, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, per l’attribuzione del credito nella stesa misura dell’istanza precedentemente non accolta. Tale "riapertura dei termini" consentirà di poter beneficiare delle risorse resesi disponibili a seguito di eventuali rinunce o revoche.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell’istanza.
Infine, viene fissata la disciplina delle diverse ipotesi di decadenza dall’agevolazione, prevedendo differenti conseguenze in relazione alla quota di credito già maturata fino al momento dell’accertamento stesso delle condizioni di decadenza.